Manovra 2026
13 Gennaio 2026La Legge di Bilancio 2026 introduce regimi di tassazione agevolata sugli aumenti da rinnovi contrattuali, sui premi di produttività e sulle indennità di turno, insieme a interventi su buoni pasto, part-time, Tfr e previdenza complementare

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, dal 1° gennaio diventano operative una serie di misure fiscali e in materia di lavoro che intervengono sulla tassazione degli aumenti contrattuali, dei premi, delle turnazioni, del welfare aziendale e della previdenza. Le nuove disposizioni definiscono per il 2026 il quadro delle agevolazioni applicabili ai rapporti di lavoro nel settore privato, comprese le farmacie.
Con le misure in materia di lavoro, la Bilancio 2026 interviene sulla tassazione di specifiche componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato.
La Manovra introduce una tassazione agevolata sugli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali prevedendo l’applicazione di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi salariali derivanti dai contratti collettivi del settore privato. L’agevolazione si applica agli aumenti di stipendio erogati nel corso del 2026 e comporta che tali somme non concorrano alla formazione del reddito complessivo.
Su questo aspetto, una circolare di Federfarma chiarisce che gli incrementi retributivi “devono derivare dall’attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Possono beneficiare della misura esclusivamente i lavoratori che, nell’anno 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva è effettuata automaticamente dal sostituto d’imposta”.
Ulteriori interventi riguardano i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili. Per queste voci l’aliquota dell’imposta sostitutiva viene ridotta dal 5% all’1% e il limite massimo agevolabile è innalzato da 3.000 a 5.000 euro annui. L’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto a tempo determinato o indeterminato, che nell’anno d’imposta precedente abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
Per il solo 2026 viene inoltre introdotta una tassazione agevolata sulle maggiorazioni e indennità legate al lavoro a turni.
Le somme corrisposte per lavoro notturno, per prestazioni svolte nei giorni festivi o di riposo settimanale e per le indennità di turno previste dai contratti collettivi del settore privato sono assoggettate a un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, pari al 15%, entro il limite massimo di 1.500 euro annui e per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40.000 euro.
Restano esclusi dalla misura i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria, ed è riconosciuta al lavoratore la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva optando per la tassazione ordinaria.
Per il 2026 è prorogata anche la disposizione che prevede l’esenzione del 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite massimo di 1.500 euro annui.
La legge introduce un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che consentano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, sia in forma orizzontale sia verticale, o la rimodulazione dell’orario nei contratti già a tempo parziale, a condizione che la riduzione dell’orario sia pari ad almeno d almeno 40 punti percentuali.
La misura riguarda i lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo oppure senza limiti di età in caso di figli con disabilità.
L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, per un periodo massimo di 2 anni dalla data di trasformazione del contratto e nel limite di 3.000 euro annui, restando ferma l’aliquota utile ai fini pensionistici. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri contributivi riferiti allo stesso rapporto di lavoro.
La legge interviene anche sulla disciplina dei buoni pasto elettronici, innalzando da 8 a 10 euro il valore giornaliero non imponibile che, a partire dal 2026 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo di 10 euro al giorno.
Venendo agli interventi a carattere fiscale, la Manovra interviene in primo luogo sulla struttura dell’Irpef, con una riduzione della seconda aliquota. A decorrere dal 2026 l’aliquota del 35% viene infatti portata al 33% per la fascia di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 euro. Restano invece invariati il primo scaglione al 23%, applicato ai redditi fino a 28.000 euro, e l’aliquota del 43% per i redditi oltre i 50.000 euro. La rimodulazione delle aliquote ridefinisce quindi la tassazione dei redditi medio-alti di lavoratori dipendenti e autonomi per l’intero anno d’imposta 2026.
Venendo alle misure in materia di previdenza sociale e tutela del lavoro, la Legge di Bilancio 2026 interviene su Tfr, previdenza complementare e congedi.
A partire dal 2026 viene ridotta la soglia che fa scattare l’obbligo di versamento del Tfr all’Inps, che nel biennio 2026-2027 riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti e che, a regime dal 2032, si estenderà a quelle con almeno 40 addetti.
Dal 1° luglio 2026 è inoltre introdotto il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori di prima assunzione, salvo rinuncia, con conferimento del Tfr e dei contributi alla forma pensionistica prevista dai contratti collettivi o, in mancanza, al fondo residuale Fondinps.
La manovra amplia anche la disciplina dei congedi, estendendo fino ai 14 anni del figlio sia i congedi parentali sia quelli per malattia dei figli, con l’innalzamento a dieci giorni annui delle assenze consentite per ciascun figlio.
Infine, viene prevista la possibilità di prolungare il contratto a tempo determinato delle lavoratrici assunte in sostituzione per maternità o congedo parentale, al fine di consentire un periodo di affiancamento al rientro della titolare, entro il limite del primo anno di vita del bambino.
Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG
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