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18 Gennaio 2026

Pnrr, ricette annuali e fino a 12 confezioni per i cronici: le novità nella bozza del Dl Pnrr

Nella bozza del decreto-legge Pnrr misure di semplificazione per pazienti cronici e malattie rare: ricette valide un anno, più confezioni prescrivibili e procedure accelerate per l’acquisto di farmaci salvavita da parte delle Regioni

di Redazione Farmacista33


Pnrr, ricette annuali e fino a 12 confezioni per i cronici: le novità nella bozza del dl in arrivo al Cdm

La bozza del decreto-legge Pnrr introduce una serie di misure per semplificare l’accesso alle cure dei pazienti cronici e delle persone affette da malattie rare, intervenendo in modo diretto sulle modalità di prescrizione e dispensazione dei farmaci e sulle procedure di approvvigionamento. Il provvedimento, composto da 33 articoli e pensato per accelerare l’attuazione degli investimenti del Pnrr, è atteso all’esame di uno dei prossimi Consigli dei ministri.

Il cuore delle novità è contenuto nell’articolo 15, dedicato alle “Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare”. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli adempimenti burocratici per pazienti e medici, garantendo al contempo una maggiore continuità terapeutica. In questo quadro, la bozza interviene sulla normativa vigente in materia di prescrizione dei farmaci, prevedendo il raddoppio della validità delle ricette mediche, che passerebbe dagli attuali 180 giorni a 360 giorni, consentendo così una copertura annuale delle terapie per i pazienti cronici.

Accanto alla durata, viene ampliato anche il numero massimo di confezioni prescrivibili per singola ricetta, che salirebbe da 6 a 12. Per evitare accumuli e sprechi, il testo precisa però che la dispensazione continuerà a essere scaglionata: il farmacista, pur sulla base di una ricetta valida un anno, consegnerà periodicamente un quantitativo di medicinali sufficiente a coprire 90 giorni di terapia alla volta.

La bozza del decreto affronta anche il tema dell’approvvigionamento dei farmaci salvavita e innovativi, spesso coperti da brevetto per indicazioni d’uso esclusive e forniti sul mercato da un unico operatore. In questi casi, al fine di garantire un’adeguata continuità terapeutica, alle Regioni verrebbe riconosciuta la possibilità di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, come già consentito dall’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici. Una facoltà pensata per evitare ritardi o interruzioni nelle forniture di terapie essenziali, in particolare nell’ambito delle malattie rare.

Il testo è ora in attesa del passaggio politico al Consiglio dei ministri, dove sarà valutato nel quadro più ampio delle misure urgenti per accelerare l’attuazione del Pnrr.

TAG: PNRR, RICETTA DEMATERIALIZZATA, CRONICITà

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