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08 Novembre 2023

Fascicolo sanitario 2.0: documenti disponibili, dati consultabili da farmacisti e responsabilità. Ecco le novità

Il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 è stato definito dal Decreto del Ministero della Salute recentemente pubblicato in Gazzetta che indica compiti e responsabilità dei soggetti abilitati a implementazione e consultazione

di Francesca Giani


Fascicolo sanitario 2.0: documenti disponibili, dati consultabili da farmacisti e responsabilità. Ecco le novità

Vaccinazioni, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, erogazione di farmaci a carico – e non - del SSN, referti, lettere di dimissione, esenzioni per reddito e patologie. Sono questi alcuni dei dati e documenti - riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale - che potranno essere contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico 2.0, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute recentemente pubblicato in Gazzetta, che definisce anche compiti e responsabilità dei soggetti abilitati alla implementazione e alla consultazione. E tra gli aspetti indicati, emerge anche il ruolo del farmacista e il suo ambito di intervento.

FSE: decreto definisce responsabilità operatori. Ecco i dati e documenti disponibili
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute, Mef e Innovazione tecnologica del 7 settembre 2023 (G.U. Serie Generale del 24 ottobre 2023) che individua i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e definisce anche i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso. Il passaggio fa parte di quel processo di riforma e potenziamento del Fascicolo sanitario elettronico, avviato da tempo e sancito anche dal Pnrr, che dovrebbe portare questo strumento a essere un punto di accesso ai servizi sanitari del paziente, a facilitare i processi di cura e presa in carico, a semplificare la gestione da parte del cittadino.
In particolare, per quanto riguarda l’elenco di documenti che vi si possono trovare, sono compresi: dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); referti; verbali pronto soccorso; lettere di dimissione; profilo sanitario sintetico; prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; cartelle cliniche; erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; vaccinazioni; erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; taccuino personale dell'assistito; dati delle tessere per i portatori di impianto; lettera di invito per screening.

La novità del profilo sanitario sintetico e del taccuino personale
Un elemento di rilievo è costituito dal profilo sanitario sintetico, vale a dire “il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta”. La finalità di tale documento è quella di “favorire la continuità di cura, permettendo un rapido inquadramento dell’assistito al momento del contatto con i servizi sanitari, fermo restando il rispetto del diritto di oscuramento esercitato dall’assistito”. Mentre per quanto riguarda il “taccuino personale questa è una sezione riservata del FSE all’interno della quale esclusivamente l’assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino. Tali dati e documenti inseriti sono informazioni non certificate e devono essere distinguibili da quelle inserite dai soggetti” che hanno in cura il cittadino.

Alimentazione e aggiornamento del FSE: i soggetti che vi concorrono
Mentre, scendendo nel dettaglio dei soggetti che concorrono alla alimentazione e all'aggiornamento del FSE, con i dati e i documenti riferiti all'assistito, questi possono essere:
- le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative;
- le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali;
- le strutture sanitarie autorizzate;
- gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.
L’inserimento deve avvenire “entro cinque giorni dall’erogazione della prestazione sanitaria” e tali soggetti “sono responsabili della mancata, intempestiva o inesatta alimentazione”.

La finalità di cura e i dati a cui può avere accesso il farmacista
Ma quale è l’ambito di intervento del farmacista rispetto “all’accesso in consultazione per finalità di cura”? Un principio che viene rimarcato è che l’assistito deve sempre fornire il consenso a questa funzione. In questa direzione, i dati e i documenti del FSE “sono trattati secondo livelli diversificati di accesso”, ma sono comunque “sottratti” dalla possibilità di consultazione “i dati per i quali l’assistito abbia richiesto l’oscuramento”. In generale, va ricordato che il farmacista rientra tra coloro che sono abilitati alla consultazione per finalità di cura, insieme al “medico di medicina generale e il pediatra, per la durata del processo assistenziale, lo specialista, per la durata del processo di cura, l’infermiere/ostetrica”, oltre che “il personale amministrativo”. Mentre “l’accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell’esercizio di attività medico legale quale quella per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni”.
Entrando nel dettaglio dei dati, i farmacisti possono accedere alla Prescrizione farmaceutica, all’Erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN (Allegato A – Par. 4.1.1.), così come ai Dati identificativi e amministrativi dell’assistito.

Pace (Fofi): farmacisti formati e pronti a ulteriori potenziamenti
Intanto, da Maurizio Pace, segretario nazionale Fofi, che ha rappresentato la Federazione nella cabina di regia sul Fse, è stata rimarcata l’importanza di tale strumento anche in chiave della farmacia dei servizi. «I farmacisti sono pronti a questa evoluzione e, per altro, sono già formati, anche grazie al Corso che è stato messo a disposizione da Fofi e Fondazione Cannavò, rientrante nel progetto formativo relativo alla Farmacia dei servizi».
Ma quello del Fse «è un percorso che va riempito di contenuti, reso operativo e che deve vedere risolte anche quelle disomogeneità che ci sono tra le varie Regioni» ha detto durante l’ultima puntata di Health Conversation, su Fofi Live.  

TAG: FARMACISTI, FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - FSE, MINISTERO DELLA SALUTE, SANITà DIGITALE, SANITà

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