farmaci
16 Febbraio 2024 C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per trasmettere i dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni galeniche, nel corso dell’anno 2023

C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per trasmettere i dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni galeniche, nel corso dell’anno 2023. Il Ministero della Salute ha infatti prorogato il termine per l’adempimento da parte dei farmacisti inizialmente fissato al 31 gennaio 2024, mentre non variano le modalità con cui inviare i dati che deve avvenire esclusivamente da una casella Pec alla casella Pec del ministero della Salute (ril.doping@postacert.sanita.it). I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione. Lo ricorda una circolare di Fofi
Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: decreto ministeriale 18 novembre 2010 e decreto ministeriale 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2023. Il nuovo termine previsto per l’invio dei dati è il 29 febbraio 2024.
Ai sensi del Decreto ministeriale 3 ottobre 2023, ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:
Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose;
Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore;
Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
Quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide).
Quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale. Quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2023 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).
Glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l'inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l'oftalmologica, l'otica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.
Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
Il BPC-157 è ora proibito come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunto nella categoria "S0" come esempio.
Il ministero ricorda che l'elenco pubblicato sul sito della WADA costituisce parte integrante e sostanziale delle sostanze doping 2023.
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
09/01/2026
Il riconoscimento del caregiver familiare introdotto dalla Legge 33/2023 apre la strada a modelli di presa in carico del paziente con attenzione alla sostenibilità del ruolo assistenziale. Le...
A cura di Ludovica Cuconato, farmacista
09/01/2026
Mancano pochi giorni per iscriversi al Master di II livello in Galenica Farmaceutica per professionisti della salute umana e animale dell’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara....
A cura di Redazione Farmacista33
09/01/2026
Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio 2026 viene meno la possibilità per le aziende di sospendere la riduzione del 5% sul prezzo al pubblico. Aifa chiarisce gli effetti operativi e adotta...
A cura di Redazione Farmacista33
08/01/2026
La presenza del farmacista clinico in un team multidisciplinare può contribuire a ridurre la frequenza e intensità del dolore cronico non oncologico negli anziani ricoverati
A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)