Farmaci
12 Gennaio 2024 Entro il 31 gennaio i farmacisti devono inviare i dati del 2023 delle preparazioni galeniche con sostanze considerate dopanti. Federfarma segnala malfunzionamento del modulo on line

Entro il 31 gennaio 2024 i titolari di farmacia hanno l'obbligo di trasmettere, in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi il cui impiego è considerato doping, utilizzati nelle preparazioni galeniche nel corso del 2023, anche se al momento dalle farmacie arrivano segnalazioni di malfunzionamento del modulo on line pubblicato dal Ministero della Salute, dedicato proprio all’invio dei dati. L’invito dalle rappresentanze territoriali di Federfarma è di riprovare nei prossimi giorni, ma a livello nazionale si è provveduto alla segnalazione del malfunzionamento.
Come trasmettere i dati e compilare il modulo dedicato
La trasmissione dei dati – ricorda il sito del Ministero - deve avvenire esclusivamente da una casella PEC alla casella PEC del Ministero della Salute (ril.doping@postacert.sanita.it) e i questionari trasmessi da caselle differenti non saranno presi in considerazione. Per trasmettere i dati è necessario utilizzare il modulo on line, al momento non disponibile. Gli uffici competenti della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria sono al lavoro per risolvere il malfunzionamento.
Sul sito internet del Ministero della Salute è possibile consultare:
• le istruzioni per la compilazione del modulo (qui)
• l’elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping (qui)
Le farmacie che non hanno eseguito preparazioni galeniche nel corso del 2023 non dovranno fare alcuna trasmissione.
Le sostanze che non sono soggette a trasmissione
Si ricorda, poi, che ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 3 ottobre 2023, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:
•Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose; Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore; Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore. Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
• Quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide).
• Quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale.
• Quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2023 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).
•Glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l'inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l'oftalmologica, l'otica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.
Il ministero ricorda anche che:
• Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
• Il BPC-157 è ora proibito come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunto nella categoria "S0" come esempio.
Continuano a non essere assoggettati all’obbligo di trasmissione i dati relativi a:
• quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
• quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.
Conservare i documenti per almeno sei mesi
Il farmacista, infine, è tenuto a conservare, “in originale o in copia, le ricette o i fogli di lavorazione che giustificano l’allestimento di tutti i preparati contenenti sostanze vietate per doping soggetti a trasmissione dei dati, per sei mesi, a decorrere dal 31 gennaio dell’anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati. Conseguentemente, i farmacisti devono conservare fino al 31 luglio 2024, in originale o in copia, tutte le ricette o i fogli di lavorazione giustificativi delle sostanze utilizzate e vendute nel corso del 2023”.
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