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05 Aprile 2024

Farmaci psicoattivi, positività condotta illecita per il nuovo codice della strada. Ecco quelli a rischio

Il nuovo Codice della strada ha ricevuto il primo via libera ed è arrivato alcuni giorni fa alla Camera: prevede una revisione del concetto di “condotta illecita” associata all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che andrebbe a coinvolgere anche alcuni farmaci. Ecco quali

di Redazione Farmacista33


Farmaci psicoattivi, positività condotta illecita per il nuovo codice della strada. Ecco quelli a rischio

Il nuovo Codice della strada che ha ricevuto il primo via libera ed è arrivato alcuni giorni fa alla Camera, prevede una revisione del concetto di “condotta illecita” associata all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope abolendo la necessità di accertare lo stato di alterazione psico-fisica del conducente e prevedendo che la condotta illecita si concretizzi semplicemente “dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Tra le sostanze indagabili alcune sono legalmente prescrivibili, in quanto farmaci. A metterlo in evidenza sono Stefano D'Errico e Elio Santangelo medici legali della Struttura complessa Unità clinica operativa di Medicina legale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina del Friuli-Venezia Giulia in un approfondimento pubblicato dal Sole24Ore.

I due medici, sottolineano che tra le sostante “indagabili” rientrano medicinali a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee, benzodiazepine, barbiturici, medicinali di origine vegetale a base di cannabis e che “la loro rilevabilità nei liquidi biologici (saliva compresa) può avvenire anche a distanza di molte ore/giorni dalla loro assunzione, quando gli effetti sperimentati dalla persona possono non essere più presenti”. Quindi un paziente in terapia con questi farmaci potrebbe risultare positivo ai test anche quando l’effetto farmacologico si è esaurito, comportando un livello di incertezza nell’accertamento dell’effettiva idoneità alla guida.
Restano aperte, sottolineano i due esperti, alcune questioni legate ai profili di responsabilità del medico prescrittore "nei confronti del paziente con obbligo, non solo di informare circa la possibilità che il farmaco alteri le capacità di guida, ma anche in merito a quando, presumibilmente, il farmaco sarà completamente eliminato dall’organismo", e del paziente stesso che dovrà essere sicuro che farmaco psicoattivo assunto abbia esaurito il suo effetto per poter guidare.

TAG: STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOATTIVE ILLEGALI, BENZODIAZEPINE, OPPIOIDI

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