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12 Maggio 2025

Esiti test in farmacia, chiarimenti su referto e attestazione da consegnare al paziente

La nuova Convenzione Farmaceutica Nazionale definisce il perimetro e le modalità di attività delle farmacie. Federfarma precisa che l’attestato di esito consegnato al paziente non è un referto medico, ma certifica la corretta esecuzione dei test 

di Redazione Farmacista33


Esiti test in farmacia, chiarimenti su referto e attestazione da consegnare al paziente

L’esito scritto dei test effettuati nelle farmacie, che nella nuova Convenzione viene indicato come “referto”, non è in realtà un referto medico in quanto non contiene alcuna diagnosi, ma certifica con orario e data solo che il farmacista ha somministrato il test, che di fa “garante della corretta effettuazione del test e degli standard di qualità applicati”. La precisazione la fornisce Federfarma che con una nota stampa chiarisce alcuni contenuti della Convenzione Farmaceutica Nazionale approvata il 6 marzo 2025 che nel suo complesso definisce modalità di dispensazione dei farmaci a carico del SSN, tempi e modalità di presentazione della Distinta Contabile Riepilogativa per i rimborsi, ma anche criteri generali e requisiti per l’erogazione delle prestazioni che rientrano nel modello della Farmacia dei servizi.

“Non è quindi la Convenzione ad aver legittimato le farmacie ad erogare nuovi servizi, ma una normativa dedicata, via via aggiornata da Governo, Parlamento e Regioni in relazione ai bisogni di salute della popolazione e alle esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale di cui le farmacie sono parte integrante” afferma Federfarma nella nota.

Accordi Integrativi Regionali per modalità attuative della Convenzione

Due i livelli di contrattazione, quello nazionale, contenuto nell’Accordo, e quello regionale con i futuri Accordi Integrativi Regionali (AIR) che hanno il compito di definire le concrete modalità attuative della Convenzione anche per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni che rientrano nella Farmacia dei servizi.

I servizi che possono essere offerti dalle farmacie in regime di SSN e che saranno oggetto di ulteriore regolamentazione attraverso gli AIR sono:

- Prenotazione di prestazioni sanitarie

- Vaccinazioni

- Analisi di prima istanza per autocontrollo

- Esecuzione di test diagnostici ad uso professionale, anche con prelievo di sangue capillare

- Attività di telemedicina

- Prestazioni professionali da parte di infermieri e fisioterapisti

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

- Monitoraggio della terapia farmacologica

- Screening e presa in carico dei pazienti cronici

- Accesso personalizzato ai farmaci

- Fornitura di strumenti informatici per la televisita (visita da remoto tramite medico)

- Altri servizi non previsti dalla Convenzione, ma affidabili dalle Regioni alle farmacie.

Dispositivi conformi e garanzie di corretta effettuazione di test e standard

Per i nuovi servizi le farmacie devono utilizzare test e dispositivi strumentali conformi alla normativa di riferimento con caratteristiche minime di sensibilità e specificità definite dalle Autorità competenti, compresi i test ad uso professionale classificati come NPT e POCT (Point of care test), cioè test “effettuabili al di fuori di un laboratorio da parte di un operatore sanitario”. 

L’Accordo prevede che la farmacia consegni all’assistito un attestato di esito scritto del test effettuato, che la Convenzione indica come “referto”, che chiarisce Federfarma, "certifica semplicemente che in una certa data e ora il farmacista ha somministrato una certa tipologia di test, indicando il dispositivo utilizzato e l’esito del test stesso. Il farmacista si fa così garante della corretta effettuazione del test e degli standard di qualità applicati. Non si tratta, ovviamente, di un referto medico in quanto, per legge, l’attestato rilasciato dal farmacista non può contenere alcuna diagnosi”.

La Convenzione regola anche la distribuzione di farmaci da parte delle farmacie per conto delle ASL (DPC), stabilendo che i farmaci devono essere quelli inclusi nel Prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT), stabilendo l’obbligo di erogazione di questo servizio da parte di tutte le farmacie. 

Inoltre, prevede la creazione di un Fondo di solidarietà regionale per supportare le farmacie con fatturato annuo inferiore a 300.000 euro, garantendo loro un contributo per mantenere un servizio capillare, soprattutto in zone disagiate con una popolazione anziana. Infine, la Convenzione riconosce le farmacie come un servizio pubblico essenziale, stabilendo le modalità per l'esercizio del diritto di sciopero.

TAG: FARMACIA DEI SERVIZI, POINT OF CARE TEST, FARMACISTI

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