stupefacenti
14 Ottobre 2025Il Ministero della Salute è intervenuto per fornire chiarimenti in merito alla gestione dei buoni acquisto di sostanze e medicinali stupefacenti per assicurare un’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda la tenuta del Registro

Il Ministero della Salute è intervenuto per fornire chiarimenti in merito alla gestione dei buoni acquisto di sostanze e medicinali stupefacenti per assicurare un’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale, in particolare per quanto riguarda la tenuta del Registro entrata-uscita previsto dall’art. 60 del D.P.R. 309/1990. Per il Ministero la prassi consolidata di annotare sul Registro l’ingresso effettivo di sostanze e di medicinali stupefacenti, con le relative movimentazioni e custodire la documentazione in un apposito archivio documentale, senza alcuna annotazione, è corretta ma ha precisato alcuni elementi procedurali. I chiarimenti si sommano a quelli recentemente forniti per la gestione dei buoni acquisto digitali di stupefacenti inevasi.
La Fofi ha infatti nuovamente sottoposto al Ministero una richiesta di chiarimento, questa volta su una prassi operativa consolidata: le farmacie annotano sul registro solo l’ingresso effettivo delle sostanze o dei medicinali stupefacenti e le relative movimentazioni, senza riportare i buoni d’acquisto non andati a buon fine. Nel caso di buoni acquisto (sia cartacei che digitali) emessi e non evasi per mancata fornitura per indisponibilità della sostanza o del medicinale oppure furto o smarrimento, le farmacie custodiscono la documentazione giustificativa in un apposito archivio documentale, senza provvedere ad alcuna annotazione sul Registro.
Con la nota del 10 ottobre 2025 (prot. n. 92861), il Ministero ha confermato la correttezza di questa impostazione, ma ha precisato alcuni elementi procedurali di rilievo. Il Ministero ha ribadito “l’obbligo di annotazione sul registro di cui all’art. 60 del DPR 309/90 delle movimentazioni dei medicinali inclusi nelle sezioni A, B e C nel termine di 48 ore dalla dispensazione, compreso il riferimento al numero di buono acquisto emesso”.
Ha inoltre richiamato quanto stabilito dal DM 18 dicembre 2006, secondo cui i buoni d’acquisto devono essere numerati in modo progressivo su base annuale. Per garantire il rispetto di tale obbligo, i farmacisti possono adottare procedure interne di archiviazione, anche digitali, idonee a mantenere l’ordine e la tracciabilità della documentazione.
“Il farmacista, al fine di assicurare l’obbligo di corretta numerazione, può adottare opportuna procedura in tal senso, come la prassi presentata attraverso una modalità di archiviazione interna”.
Il chiarimento del Ministero va a integrare le indicazioni operative fornite ai farmacisti a fine settembre per la gestione dei documenti digitali relativi a sostanze stupefacenti.
Sempre su sollecitazione della Fofi, il Ministero ha infatti dato indicazioni sulla corretta procedura da seguire per la restituzione qualora un ordine in formato digitale non potesse essere evaso.
Farmaci stupefacenti. Restituzione buoni acquisto elettronici: da Ministero chiarimenti sulla gestione
In questo caso, ha chiarito il Ministero la restituzione è considerata “ottemperata mediante comunicazione elettronica certificata (pec) all’acquirente da parte del fornitore destinatario del buono acquisto di impossibilità di eseguire la fornitura richiesta per indisponibilità delle sostanze. In tal modo l’acquirente può annotare sul registro di cui all’art. 60 la mancata evasione del buono acquisto richiesto, facendo riferimento alla citata comunicazione da conservare in modalità elettronica”.
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