farmacie
20 Novembre 2025Le nuove norme sulle polizze contro gli eventi catastrofali impongono anche alle farmacie di adeguarsi entro le scadenze previste, con obblighi che variano in base alla dimensione d’impresa. Il decreto attuativo chiarisce quali beni devono essere assicurati, come funzionano premi, massimali e scoperti, e quali sono le conseguenze indirette

L’obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, entra nella sua fase operativa con scadenze differenziate per dimensione d’impresa e con importanti ricadute anche per le farmacie. Mentre le grandi imprese dovranno mettersi in regola entro marzo 2025, per le piccole e microimprese – la fascia in cui rientrano quasi tutte le farmacie – il termine slitta a dicembre 2025. A trattare l’argomento è un articolo pubblicato su PuntoEffe firmato da Stefano De carli commercialista dello Studio Luce, che nell’analizzare la normativa e il recente decreto attuativo, chiarisce cosa deve essere effettivamente assicurato, come funzionano massimali e scoperti, e quali sono le conseguenze per chi non si adegua. Ecco, in sintesi, le indicazioni operative fornite dall’esperto.
L’obbligo per tutte le imprese, comprese le farmacie, di stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali – introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 – sta diventando attuale per via delle scadenze ormai vicine. Il termine iniziale del 31 dicembre 2024 è stato rinviato prima al 31 marzo 2025 e poi ulteriormente differenziato dal Dl 39/2025: resta il 31 marzo per le grandi imprese, mentre è spostato al 30 settembre 2025 per le medie e al 31 dicembre 2025 per piccole e microimprese, categoria in cui rientrano quasi tutte le farmacie, da cui i solleciti ricevuti in queste settimane. Le modalità operative della copertura sono definite dal DM 18/2025, pubblicato il 27 febbraio 2025 in Gazzetta Ufficiale (DM 18/2025).
Il decreto (art. 3) definisce innanzitutto quali calamità devono essere coperte – sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni – garantendo così che tutte le polizze facciano riferimento agli stessi eventi. Per ciascuno di questi fenomeni viene inoltre stabilito che le manifestazioni successive entro 72 ore dalla prima costituiscono un unico evento.
Viene poi confermato (art. 4, in continuità con quanto già previsto dal comma 104 dell’art. 1 della L. 213/2023) che il premio assicurativo deve essere proporzionato al rischio, valutato in base al territorio, alla vulnerabilità dei beni e ad altri elementi rilevanti, con aggiornamenti periodici. La norma precisa anche che eventuali misure di prevenzione adottate dall’impresa devono essere riconosciute nel premio “in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio”.
Il decreto stabilisce inoltre (art. 5) che le compagnie assicurative definiscano la propria propensione al rischio e i relativi limiti di tolleranza, in coerenza con il proprio fabbisogno di solvibilità. Una volta superato tale limite, le imprese “cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale”, circostanza che attenua in parte l’obbligo a contrarre previsto dall’art. 1, comma 107, della L. 213/2023.
La disciplina introduce anche la possibilità di prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato (art. 6). Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro – fascia che comprende la quasi totalità delle farmacie – la quota non coperta non può superare il 15% del danno indennizzabile, mentre la percentuale effettiva resta oggetto di libera negoziazione tra le parti.
Le polizze possono inoltre prevedere un massimale (art. 7), cioè il limite massimo di indennizzo: fino a un milione di euro coincide con la somma assicurata; tra uno e 30 milioni di euro, il risarcimento è pari al 70% della somma assicurata.
I testi contrattuali devono adeguarsi al decreto entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, mentre per le polizze già attive l’adeguamento decorre dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
Lo scorso 2 aprile il Mimit ha fornito i chiarimenti su alcuni dubbi applicativi. De Carli ne ha messi in evidenza due “di particolare interesse anche per il nostro comparto”.
La prima domanda riguarda imprese che non hanno terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzano tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing). In questi casi su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?”
La seconda questione riguarda i veicoli, nello specifico quelli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) – quindi auto, furgoni, motocicli o altri mezzi di trasporto che, per legge, devono essere registrati e viene chiesto se questi siano soggetti all’obbligo della polizza contro gli eventi catastrofali.
De Carli, focalizzando la risposta sul comparto delle farmacie, spiega che in base ai chiarimenti del ministero, “la polizza deve coprire sole attrezzature e impianti, i locali di proprietà oltre che quelli condotti in affitto ed i beni in leasing, sempre che non sia già stata stipulata una copertura analoga da parte del concedente, ma non deve includere gli automezzi, gli arredi, le scorte e men che meno l’avviamento e il diritto di esercizio”.
Secondo De Carli, quindi, il nuovo obbligo “pur costituendo un ulteriore onere a carico della farmacia, che si presume essere tuttavia di importo modesto, in quanto la polizza, andrebbe a coprire i soli beni materiali dell’azienda elencati in precedenza, le sue finalità di tutela degli investimenti aziendali appaiono condivisibili”.
Il commercialista chiude la sua analisi ricordando che, non sottoscrivere questo tipo di polizze “non comporta una sanzione diretta a carico della azienda inadempiente ma solo eventuali conseguenze negative indirette” quali l’esclusione da contributi e finanziamenti pubblici: “La mancata copertura assicurativa può portare all'esclusione dall'accesso a contributi, sussidi e incentivi statali, anche per eventi non catastrofali, come previsto dall'art. 1, comma 102, della L. 213/2023”.
Ma anche difficoltà nell'accesso al credito: “Le banche potrebbero considerare più rischioso un'azienda senza polizza e quindi rifiutare o limitare la concessione di finanziamenti”. Infine, nessun risarcimento pubblico: “In caso di calamità naturali, l'impresa non assicurata non potrà beneficiare dei fondi pubblici destinati a coprire i danni. Per il settore particolare degli esercizi farmaceutici, si tratta di limitazioni piuttosto marginali che potrebbero rendere di fatto prive di riscontro pratico il nuovo obbligo” conclude.
Fonte:
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
11/05/2026
Fenagifar rinnova i propri vertici per il triennio 2026-2029: Francesco Ferro Russo eletto presidente. Definito il nuovo esecutivo e il Consiglio nazionale. Al centro del programma rappresentanza,...
A cura di Redazione Farmacista33
11/05/2026
L’Organizzazione mondiale della sanità pubblica le indicazioni provvisorie per la gestione dei casi di virus Andes collegati alla nave MV Hondius: definiti sintomi, criteri di esposizione,...
A cura di Redazione Farmacista33
08/05/2026
Una ricerca condotta negli Stati Uniti evidenzia come le donne siano esposte al rischio di contrarre il virus per tutta la vita, con una riduzione fino ai 59 anni e una ripresa dopo i 70
A cura di Sabina Mastrangelo
08/05/2026
L’Agenzia europea per i medicinali ha pubblicato le raccomandazioni sui ceppi virali da includere nei vaccini antinfluenzali per la stagione 2026-2027. Confermata la scelta di non includere il...
A cura di Redazione Farmacista33

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)