farmacista
02 Febbraio 2026Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo di recepimento della direttiva Ue 2024/782 che aggiorna i requisiti minimi di formazione del farmacista. Il provvedimento modifica il d.lgs. 206/2007 rafforzando il profilo clinico e assistenziale, la dimensione di sanità pubblica, la collaborazione interprofessionale e l’uso delle tecnologie digitali, senza nuovi oneri per la finanza pubblica

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/782 che aggiorna i requisiti minimi di formazione per tre professioni sanitarie regolamentate a livello europeo: farmacista, odontoiatra e infermiere. Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 206/2007, il cosiddetto Testo unico sulle professioni, con l’obiettivo di riallineare i percorsi formativi nazionali agli standard europei e all’evoluzione dei modelli di assistenza.
Il testo, già licenziato da Palazzo Chigi a fine ottobre 2025, è tornato all’esame del Governo per l’approvazione definitiva dopo l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Con il via libera finale del Consiglio dei ministri, l’Italia completa così il recepimento della direttiva europea nei tempi previsti, fissati al 4 marzo 2026.
L'intervento sulla formazione del farmacista aggiorna il profilo professionale delineato dall’articolo 50 del d.lgs. 206/2007. L’intervento normativo riflette l’evoluzione del ruolo del farmacista nel Servizio sanitario, sempre meno limitato alla dimensione del prodotto e sempre più orientato all’assistenza, alla presa in carico del paziente e alla sanità pubblica.
L’articolo 3 del decreto sostituisce integralmente il comma 3 dell’articolo 50, stabilendo che “la formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato” di un insieme articolato di conoscenze e abilità. Resta centrale la preparazione scientifica di base, con “un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione” e “della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali”, insieme alla comprensione del metabolismo, degli effetti e dell’uso corretto dei farmaci.
Accanto a questi elementi, il legislatore rafforza esplicitamente la dimensione clinica e assistenziale della professione. Il testo prevede infatti “un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all’applicazione pratica”, collocando tali ambiti tra i pilastri del percorso formativo. Un’impostazione coerente con l’evoluzione della farmacia dei servizi e con il coinvolgimento crescente del farmacista nelle attività di supporto terapeutico e di continuità assistenziale.
Un ulteriore asse di sviluppo riguarda la sanità pubblica. La norma richiede “conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie”, riconoscendo formalmente il contributo del farmacista alle politiche di prevenzione, educazione sanitaria e gestione delle cronicità, in un’ottica integrata con le altre professioni sanitarie coinvolte dal decreto.
Non meno rilevante è il riferimento alla collaborazione professionale. La formazione deve includere “conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione”, un passaggio che accomuna farmacisti, odontoiatri e infermieri e che riflette la centralità del lavoro in équipe nei nuovi modelli organizzativi del Servizio sanitario.
Tra le innovazioni più significative per il farmacista figura infine l’ingresso strutturale delle competenze digitali. L’articolo 3 prevede una “conoscenza adeguata delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all’applicazione pratica”, sancendo il ruolo della formazione universitaria nel preparare i futuri professionisti all’uso dei sistemi informativi sanitari, dei dati e delle tecnologie applicate al farmaco e ai servizi.
Il decreto contiene una clausola di invarianza finanziaria, precisando che l’attuazione delle nuove disposizioni per farmacisti, odontoiatri e infermieri non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le università e le amministrazioni competenti dovranno quindi adeguare i percorsi formativi nell’ambito delle risorse già disponibili.
Fonte:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-158/30990
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