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Politica e Sanità

05 Dicembre 2014

Nuova sede, Consiglio di Stato boccia apertura per mancato parere di Asl e Ordine


Se l'atto amministrativo con cui un Comune dispone l'apertura di una nuova farmacia è viziato - nel caso specifico dal mancato parere di Asl e Ordine dei Farmacisti- va annullato; ma l'annullamento in sede amministrativa vale solo limitatamente alla richiesta del ricorrente, in questo caso il titolare di una farmacia che si sarebbe vista aprire un presidio concorrente a un passo. Il principio è ricordato dalla sentenza 5542 del Consiglio di Stato che annulla alcune delle conseguenze dell'atto istitutivo di una nuova farmacia, ma non l'istituzione stessa né il concorso che ne fa seguito. Ad aprile 2012 il Comune di Cisterna (Latina) ha deliberato l'istituzione di una nuova farmacia in base al decreto liberalizzazioni che ridefinisce il rapporto ottimale delle farmacie per numero di abitanti, e ha messo a concorso un posto. Un farmacista locale ha impugnato il provvedimento, l'area di istituzione è troppo vicina al suo negozio; in prima battuta il Tribunale amministrativo regionale gli ha dato ragione perché il provvedimento andava adottato dal consiglio comunale e non dalla Giunta, ma il Comune si è appellato, e anche la Regione. In effetti - ravvisa il Consiglio di Stato in Appello - la legge 142/90 abilita la Giunta comunale a emanare provvedimenti in tema di pianta organica delle farmacie, e tra l'altro la nuova disciplina trasforma l'atto comunale in un parere alla Regione (ecco il perché del ricorso congiunto). Vittoria del Comune dunque? No. Il provvedimento resta viziato dal fatto che il Comune non ha sentito Asl e Ordine, come invece era previsto. Il Consiglio di Stato ha disposto pertanto l'annullamento dell'atto, limitatamente all'individuazione dell'area dove doveva sorgere la farmacia, come da richiesta, e non relativamenteall'intento di istituire una nuova sede. «Ed invero - recita la sentenza - la delibera municipale impugnata in primo grado conteneva sia l'istituzione delle nuove farmacie in applicazione del d.l. n. 1/2012, sia l'individuazione delle rispettive zone di competenza; l'annullamento per il vizio sopra evidenziato investe solo la seconda parte, non la prima». È salvo anche il bando di concorso pubblicato dalla Regione Lazio per assegnare la titolarità delle nuove farmacie, impugnato limitatamente all'inserimento a concorso della nona sede farmaceutica di Cisterna di Latina.

Mauro Miserendino

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