Farmacie comunali, dal Consiglio di Stato indicazioni su concessione gestione
Le farmacie comunali sono state recente oggetto di analisi da parte del Consiglio di Stato per quanto riguarda la loro gestione e se da una parte è stato bocciato l'affidamento a un altro comune, per quanto limitrofo, mediante convenzione, dall'altra è stato legittimato il modello della concessione a terzi mediante procedure di evidenza pubblica. Le due posizioni espresse dalla III Sezione del Consiglio di Stato nella decisione n. 5587, sono state segnalate nell'Osservatorio Iusfarma dall'avvocato Silvia Stefania Cosmo dello Studio Cavallaro, Duchi e Lombardo di Milano e Roma. In particolare, sulla prima questione il Supremo Collegio ha esaminato il caso in cui un comune aveva scelto la "gestione in economia" per l'esercizio della farmacia comunale, stipulando una convenzione con un altro Comune. La convenzione, spiega l'avvocato, «prevedeva che l'azienda speciale del comune limitrofo gestisse la farmacia con le proprie risorse e facendo suoi anche i proventi, salvo poi versare al comune affidante una parte di utili». Il giudice ha sottolineato che questa formula non rientra in quelle «previste dalla legge speciale in materia di farmacia (art. 9 L. 475/68) e che con essa il comune aveva simulato una gestione diretta che, celava in realtà, la concessione all'azienda speciale di un altro comune». In questo modo avrebbe usato «impropriamente l'istituto della convenzione fra enti e senza una procedura ad evidenza pubblica». Semmai «i due comuni avrebbero potuto consorziarsi o costituire un'unica azienda di tipo consortile, sempreché vi fosse un "comune e reciproco interesse ad organizzare unitariamente il servizio per una sua migliore funzionalità». Sempre sulla gestione delle comunali Iusfarma riporta che secondo la III Sezione un Comune può usare «una modalità diversa da quelle indicate dall'art. 9 L. 475/68» purché "l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico". Quindi, conclude l'avvocato «si è ritenuto che non può ormai escludersi l'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica; all'opposto, si può dire che tale modello costituisca la modalità ordinaria per la scelta di un soggetto diverso dalla stessa amministrazione che intenda svolgere un servizio pubblico. Del resto, soggiunge il Collegio, l'affidamento in concessione a terzi del servizio pubblico farmaceutico risulta coerente anche con i principi comunitari di parità di trattamento e di trasparenza; principi che, nell'ipotesi particolare di ricorso al mercato, impongono di attuare procedure concorsuali che assicurino affidamenti nel rispetto del canone della imparzialità».
Simona Zazzetta
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