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Politica e Sanità

20 Febbraio 2015

Consiglio di Stato, uso dei resti legittimo se Comune non possiede farmacie


Il potere dato all'amministrazione comunale di deciderne l'apertura di nuove farmacie grazie all'uso dei resti continua a far discutere e a dar luogo a ricorsi da parte di farmacisti. Ma le molte cause intentate hanno visto decisioni non sempre favorevoli almeno fino alla spedizione alla Corte Costituzionale dell'art. 11 del d.l 24 gennaio 2012, disposta dal Tar di Venezia con del 17 maggio 2013 n. 713.
In tutti i casi i ricorrenti sostengono che il Comune, che ha diritto a possedere le farmacie non può anche decidere come "disegnare il mercato" in quanto assumerebbe, a sua discrezione, un doppio ruolo di "giocatore" e di "arbitro" con evidente conflitto d'interesse. Ma con una nuova sentenza del Consiglio di Stato, (successiva alla n. 528 del 3/2/2015), la n. 749 del 2015 del 12 febbraio, è caduta come una doccia gelata sul farmacista di San Giustino che si oppose alla decisione del Comune di utilizzare i "resti" per decidere, "ora per allora", dove dislocare le due farmacie la cui apertura era resa possibile dalla contestata normativa.
Il Consiglio di Stato, confermando il precedente del Tar di Perugia, ha respinto la tesi di incostituzionalità avanzata dal farmacista ritenendo che la sua situazione fosse diversa dalla fattispecie analizzata nell'ordinanza della corte veneziana in quanto, il quel caso, il Comune di Treviso era anche proprietario di alcune farmacie al contrario di quanto accadeva nel comune Umbro parte in causa. In sostanza, il Consiglio di Stato distingue il caso dei comuni che hanno farmacie, rispetto ai quali la normativa potrebbe essere incostituzionale, da quelli che non le posseggono e quindi possono essere "legittimamente arbitri".
Un doppio binario, ad avviso di chi scrive, che mette complessità al sistema anziché toglierla.
L'irrilevanza dell'eccezione d'incostituzionalità, afferma la sentenza, non "è superata neppure dall'astratta ed ipotetica possibilità futura dell'Ente di esercitare la prelazione di farmacie ordinarie giacché, com'è noto, la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto (oltreché di diritto) esistente al momento della sua adozione".
Tesi opposta a quella espressa nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale disposta dal  Tar di Venezia, secondo il quale "l'attribuzione al comune del potere regolatorio in materia di farmacie lede la libertà d'iniziativa economica, perché il comune quale possibile soggetto che esercita l'attività economica farmaceutica (anche attraverso la partecipazione in società partecipate) non è posto sullo stesso piano della farmacia privata, ma gli viene attribuito il privilegio, attraverso l'esercizio del potere regolatorio, di assegnare a sé medesimo dei benefici a scapito della farmacia privata."

Paola Ferrari
Studio legale Ferrari, consulente legale di Legalcorner.it

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