Politica e Sanità
24 Febbraio 2015Dopo il voto di fiducia alla Camera, il Milleproroghe, contenente il comma che sospende le disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, affronta il percorso al Senato. «Poco chiare le finalità» scrive Maurizio Cini, docente Università di Bologna chiarendo le ricadute del provvedimento e chi ne trarrebbe vantaggio.
Continua a rimanere avvolta da vero e proprio mistero la finalità del comma 4-quater aggiunto frettolosamente all'art. 7 della legge di conversione del decreto legge 31.12.1914, n. 192, conosciuto come "milleproroghe".
Il testo è il seguente:
4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell'acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l'iscrizione all'albo dei farmacisti.
In latino di direbbe "cui prodest" (a chi giova?) ed è proprio questa la domanda di chi ne è venuto a conoscenza. Il testo è stato approvato, con voto di fiducia, dalla Camera dei deputati il 20 febbraio scorso ed ora deve affrontare il percorso al Senato che potrebbe essere piuttosto rapido. Incombe infatti il termine del 1° marzo 2015 per la conversione in legge a pena di decadenza dell'intero provvedimento.
Ma chi ha voluto questo emendamento che sa tanto di "legge ad personam"? Il testo è stato proposto dai relatori (l'On Maino Marchi del PD e Francesco Paolo Sisto di FI-PDL) che, generalmente ne concordano il contenuto con il Governo.
Quali sono le ricadute di questo provvedimento qualora il Senato dovesse confermare il testo? In buona sostanza chi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 192/14 fino al 31 dicembre 2016, acquistasse, ricevesse in donazione o in eredità una farmacia, potrebbe intestarsela senza possedere il requisito dell'idoneità, conseguibile mediante la partecipazione ad un concorso per sedi farmaceutiche ovvero, data la carenza di concorsi ordinari, a seguito di due anni di pratica professionale presso una farmacia. Il pensiero, in assenza di una motivazione valida, corre immediatamente al caso di qualche "rampollo" la cui farmacia ereditata rischia di finire a concorso, come conseguenza della decadenza degli eredi, in seguito alla norma contenuta nel D.L. 1/12 come convertito nella legge 27/12. L'Art. 11, al comma 11 prevede infatti che gli eredi possano mantenere la gestione della farmacia ereditata per un massimo di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di successione.
Fortunatamente le leggi, in un Paese democratico, debbono rivolgersi alla collettività e non a casi singoli. Perché, se così fosse, si commetterebbe una grave ingiustizia verso chi, prima e dopo il periodo di sospensione del requisito, dovesse rispettare, come finora tutti hanno fatto, un termine di tempo, sicuramente troppo breve, ma non per questo meritevole di norme di comodo.
Mi appello quindi al Presidente del Senato prima ed al Capo dello Stato poi, affinché si attivino per impedire un'ingiustizia che, tra l'altro, getterebbe un'ombra cupa capace di evocare interessi politico-professionali, in un settore che in questo momento è sottoposto a particolare attenzione.
Maurizio Cini
Docente Università di Bologna
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