Ddl concorrenza, l’avvocato: con società di capitale demolito caposaldo del sistema
Il «vero nodo» su cui interviene il Ddl concorrenza uscito dal Consiglio dei ministri è la soppressione del secondo periodo al comma 2 dell'art. 7, L. n. 362 in seguito alla quale si «estenderebbe a chiunque il diritto di partecipare alle società, di persone o di capitali, titolari di farmacia». A dirlo è l'avvocato Gustavo Bacigalupo dello Studio associato Bacigalupo-Lucidi di Roma che in un'analisi del testo dell'articolo 33 del Ddl, spiega che con l'intervento sul comma 2, che sopprime la frase «Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni» si demolirebbe «in un sol colpo dopo oltre 100 anni il principio, caposaldo dei capisaldi del sistema, della inscindibilità tra farmacia-impresa (individuale o collettiva), farmacia-servizio pubblico e farmacia-professione». In sostanza, chiarisce l'avvocato, «estenderebbe a chiunque il diritto di partecipare alle società, di persone o di capitali, titolari di farmacia, che potrebbero infatti essere costituite interamente da persone fisiche diverse da farmacisti e/o da persone giuridiche a loro volta da chiunque partecipate». La modifica al comma 1 prosegue l'esperto nella sua analisi, è quella che introduce «tra i soggetti legittimati ad assumere la titolarità della farmacia» anche le società di capitali. Quanto al comma 3, in cui si definisce la direzione della farmacia, Bacigalupo chiarisce che con la modifica «potrebbe essere affidata ad un qualsiasi farmacista idoneo (chissà perché idoneo..., tanto più che l'idoneità sembra contare sempre meno), socio o non socio, e naturalmente anche semplice dipendente della società; la direzione della farmacia di cui è individualmente titolare un farmacista resterebbe invece un onere esclusivo e ineludibile di quest'ultimo». E infine, sull'abrogazione integrale del comma 4-bis, che rimuove il limite numerico di 4 farmacie, l'esperto avverte che verrebbe meno la «condizione della loro ubicazione nella provincia dove la società, di persone o di capitali, ha sede legale. Perciò» sottolinea «la società potrebbe assumere la titolarità di n. farmacie ubicate sull'intero territorio italiano, mentre anche qui il titolare in forma individuale resterebbe astretto al divieto di cumulo di cui all'art. 112 TU.San». L'analisi di Bacigalupo si sofferma sui 4 comma modificati ma avverte che potrebbero essere ben più numerose le norme attualmente vigenti (TU, la legge 475/68 e la legge 362/91, «i tre corpi normativi fondamentali del settore») che «dovrebbero o potrebbero essere ritenute caducate o modificate in caso di approvazione di questo testo dell'art. 33 del ddl, ma è sicuro che la loro individuazione comporterebbe uno slalom interpretativo molto complicato tra disposizioni sopravvissute e disposizioni soppresse per incompatibilità con le nuove».
Simona Zazzetta
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