Politica e Sanità
28 Febbraio 2015Con l'approvazione definitiva del Milleproroghe tramite voto di fiducia al Senato anche il comma che sospende le disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia è legge. Ma a chi giova? Se lo chiede Maurizio Cini, presidente dell'Associazione Scientifica Farmacisti Italiani, per il quale il sospetto che si tratti di norma ad personam è più che giustificato
"Riprendendo l'argomento dopo il voto di fiducia al Senato sulla legge di conversione del decreto legge conosciuto come "milleproroghe" (D.L. 31.12.2014, n. 192) si deve purtroppo registrare che, nonostante l'intervento dei due senatori Mandelli e D'Ambrosio Lettieri che avevano presentato anche alcuni ordini del giorno per impegnare il Governo a chiarire, anche successivamente, l'utilità della norma introdotta, a seguito della questione di fiducia posta, tutto il testo è stato approvato nella forma uscita dalle commissioni della Camera (dove è stato proposto l'emendamento in questione) e poi approvato dall'aula, sempre a seguito della questione di fiducia. Ora quindi la norma è legge. Ora dall'entrata in vigore della legge di conversione, previa promulgazione da parte del Capo dello Stato (che, in teoria, potrebbe rinviare la legge alle Camere) e pubblicazione in gazzetta, fino al 31 dicembre 2016 si potranno trasferire per compravendita, donazione o mortis causa, le farmacie senza che l'acquirente sia in possesso del requisito dell'idoneità conseguita con la partecipazione ad un concorso ordinario (per titoli e prova attitudinale) ovvero dopo due anni di pratica professionale cui si aggiunge la precedente titolarità di farmacia.
Resta inteso chiaramente che il mancato possesso del requisito non legittima la costituzione di società di persone finalizzate all'acquisto di farmacie, come previsto dall'art. 7 della legge 362/91. Pertanto i trasferimenti potranno avvenire solamente a persone fisiche che gestiranno la farmacia sotto forma di ditta individuale e potranno venderla solo quando siano trascorsi almeno tre anni dalla conseguita titolarità.
Sull'origine dell'emendamento rimane il mistero anche a seguito di una mia esplicita richiesta ai due deputati presentatori: gli onorevoli Marchi del PD e Sisto di FI-PDL, uno solo dei quali mi ha risposto (Marchi) con motivazioni inconsistenti.
I sospetti sono più che giustificati che si tratti di norma "ad personam", non solo nei confronti di un caso isolato ma anche per l'eventuale cessione di farmacie prima che intervengano modifiche legislative, come il disegno di legge governativo sull'apertura al capitale. Non si può negare infatti che l'allargamento del numero di coloro che possono acquistare una farmacia ne aumenti il valore dell'avviamento commerciale".
Maurizio Cini
Presidente Associazione Scientifica Farmacisti Italiani
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