Pianta organica e Comuni. Cini: Consulta salva la norma solo per una questione di forma
La sentenza della Consulta ha respinto la questione di legittimità della norma che ha trasferito ai Comuni il potere di indicare le zone in cui istituire le nuove sedi. Con un eventuale accoglimento, commenta Maurizio Cini, presidente Asfi, «sarebbe caduto tutto l'impianto del concorso straordinario». E aggiunge: «La Corte non è però entrata nel merito ma si è limitata a questioni di forma». Diverso sarebbe stato «se fosse entrata nel merito».
Sono trascorsi poco più di dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza n. 24 del 10 febbraio 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha respinto per manifesta infondatezza la questione di legittimità dell'art. 2, comma 1, secondo periodo della legge 475/68, come modificato dal D.L. 1/12 convertito nella legge 27/12. La norma, ritenuta dal Tar Veneto potenzialmente illegittima sotto il profilo costituzionale, è quella che ha trasferito ai Comuni il potere di indicare le zone in cui istituire le nuove sedi farmaceutiche, una volta di competenza delle regioni. Il principale motivo di non ammissibilità è però dipeso dal fatto che il remittente (in Tar Veneto) non ha collegato la questione sollevata con l'interesse del presentatore del ricorso amministrativo col quale è stata ipotizzata l'illegittimità costituzionale, fatta poi propria dal Tar. I profili di incostituzionalità su cui verteva la questione riguardano l'ipotizzata violazione, nella legge 27/12, degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione. Il 41 riguarda la libertà dell'iniziativa economica, il 97 impone che le leggi siano improntate sul buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e infine il 118, primo comma, che impone alle leggi di garantire l'uniformità nell'azione dei comuni mediante l'attribuzione di determinate funzioni ad enti gerarchicamente sopra posti, secondo il principio della sussidiarietà verticale. Innegabile è la conseguenza che l'accoglimento, con l'annullamento di fatto di uno dei principali caposaldi della riforma del 2012, avrebbe determinato. In buona sostanza sarebbe caduto, in prima battuta, tutto l'impianto del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi individuate dai comuni con criteri molto spesso discutibili. A puro titolo esemplificativo cito il caso del comune di Gorle (Bg) dove la "zona" territoriale è circoscritta ad un numero civico di una via. Sicuramente non è l'unico caso a confermare la quasi sempre assoluta inaffidabilità delle scelte comunali, molto spesso basate sulla tutela di interessi del comune stesso (pare che l'indirizzo di Gorle corrisponda ad un immobile di proprietà comunale) ma soprattutto quando il comune è già titolare di farmacie. Da ricordare infine che molti comuni, pur potendo istituire una ulteriore sede farmaceutica in base al superamento della metà del quorum, non lo hanno fatto per attendere il momento in cui le nuove sedi possono essere prelazionate. La Corte non è però entrata nel merito ma si è limitata a questioni di forma. Se fosse entrata nel merito non avrebbe sicuramente potuto negare la palese violazione dei tre articoli della Costituzione sui quali si era basata la remissione alla Consulta.
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