Milleproroghe, l’esperto: nella norma almeno due profili di potenziale incostituzionalità
La norma che sospende i criteri di idoneità, introdotta dal Milleproroghe contiene almeno due profili di potenziale incostituzionalità, in quanto sospende un requisito particolarmente qualificante per la sicurezza del servizio farmaceutico e non ha ragioni per essere oggetto di un decreto. A dirlo è Maurizio Cini, docente dell'Università degli studi di Bologna che sostiene che la norma andrebbe abrogata. E ne spiega i motivi
Dato per scontato che la norma introdotta col "milleproroghe" sia "ad personam", tanto che circolano da tempo nomi e cognomi dei beneficiari, occorre anche rilevare che tale disposizione contiene almeno due profili di potenziale incostituzionalità: il primo riguarda il fatto che non si tratta di "proroga" di un termine di legge ma di una "sospensione" temporanea della vigenza di un requisito particolarmente qualificante per la sicurezza del servizio farmaceutico. Il secondo, che non si rintracciano le ragioni di "straordinaria necessità e urgenza" previste dall'art. 77 della Costituzione per la decretazione da parte del Governo. Il caso della legge "Fini-Giovanardi" che aveva portato un anno fa alla decadenza per incostituzionalità delle norme in materia di stupefacenti, inserite nella conversione in legge di un decreto riguardante le Olimpiadi invernali, avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Entrando poi nel merito, le osservazioni che dovrebbero essere attentamente valutate sono le seguenti: 1) Una società di farmacisti, per potere diventare titolare di farmacia, deve prima essere costituita e, per costituirla, i fondatori (tutti) debbono possedere i requisiti di legge di cui all'art. 7 della legge 362/91 e cioè l'idoneità alla titolarità. 2) Qualora, con un acrobatico quanto rischioso esercizio interpretativo, si riuscisse a costituire una società della quale tutti o alcuni soci fossero privi dell'idoneità, cosa sarebbe della stessa società allo spirare della mezzanotte del 31 dicembre 2016? La farmacia eventualmente acquistata da questa zoppicante società a chi verrebbe ad appartenere? Ad una entità giuridica i cui partecipanti hanno perduto i requisiti per parteciparvi? La società infatti potrebbe continuare ad operare acquisendo altre farmacie, cedendo o acquistando quote senza un limite temporale dato che non sarebbe possibile porre altri limiti alla sua operatività. 3) Equiparare l'acquisizione della farmacia come ditta individuale a quella da parte di una società è profondamente errato in quanto l'idoneità è un requisito soggettivo mentre la società di persone (per ora è l'unica forma societaria assieme alla scarl) è "formata" da soci idonei i quali, individualmente, non possono acquisire una farmacia ma solamente delle quote della società di cui fanno parte. Peraltro il possesso delle quote societarie gode già di più di un vantaggio rispetto al possesso individuale della farmacia. Le quote possono essere compravendute senza un limite di volte o di tempo minimo dal possesso e, tantomeno, comportano limitazioni successive alla loro cessione. Per concludere credo che bene sarebbe, per l'immagine della professione, l'apposizione di una pietra tombale su questa vera e propria intrusione in un comparto già fortemente attenzionato in questo momento. Con una piccola norma, questa volta veramente urgente, si potrebbe abrogare "in culla" questo che, prestando ascolto alle voci, costituisce un vero e proprio scandalo che finora non è stato abbastanza stigmatizzato dai vertici della professione.
Maurizio Cini
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