Pianta organica, Iusfarma: l’irragionevolezza è il limite alla discrezionalità dei Comuni
Da un lato la «sostanziale conferma della tradizionale giurisprudenza secondo la quale la discrezionalità che la legge affida ai comuni è così ampia da risultare di solito incensurabile da parte del giudice amministrativo», dall'altro «l'affermazione che tale discrezionalità trova il suo limite nella manifesta irragionevolezza» creata «dal contrasto della scelta effettuata con i limiti della logica e dalla mancanza di una motivazione che possa dare conto delle ragioni che l'hanno ispirata». È questo «l'interesse» alla base di una recente sentenza del Consiglio di Stato in tema di pianta organica (n. 1153 del 6 marzo 2015), analizzata dall'osservatorio Iusfarma, che di fatto «riconosce che la pur molto ampia discrezionalità dei comuni nella localizzazione delle sedi farmaceutiche non può andare al di là della ragionevolezza». La sentenza fa riferimento «alla localizzazione della sesta sede farmaceutica del Comune di Pontassieve, ritenuta illegittima del Tar Toscana» e ricorda che «in genere, nelle numerose fattispecie sinora esaminate questa Sezione ha giudicato infondate le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e/o manifesta irragionevolezza, sollevate nei confronti dei provvedimenti adottati in questa materia. Nondimeno, il caso in esame merita una soluzione diversa, in ragione delle sue particolarità di fatto». La nuova sede «è stata localizzata in una frazione di circa 3.000 abitanti, già servita da una farmacia, anziché nel capoluogo, che contando oltre 10.000 abitanti, è servito da due sole farmacie». Una situazione che secondo la sentenza «appare manifestamente squilibrata». Tanto che viene osservato che «qualora vi fossero state buone ragioni per giustificare una scelta siffatta, ictu oculi sproporzionata, di tali ragioni avrebbe dovuto dare puntualmente conto la motivazione della delibera impugnata»; «la soluzione adottata nella delibera impugnata appare manifestamente irragionevole, o a tutto concedere carente di motivazione». Anche se, scrive ancora Iusfarma, «su un piano diverso - quello economico - la scelta del Comune non è stata affatto "irragionevole", poiché tale Comune è titolare di una delle due farmacie del capoluogo, che avrebbe certamente visto diminuire il suo fatturato se la nuova sede fosse stata istituita nel capoluogo anziché in una frazione. La Corte Costituzionale ha recentemente eluso la questione del conflitto di interessi tra il comune come titolare e come ente regolatore (ordinanza n. 24 del 27.2.2015) ma come è evidente il problema esiste e continua a determinare scelte comunali oltremodo discutibili».
Francesca Giani
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