Dispensario stagionale, Consiglio di Stato: legittimo istituirne più di uno
Il dispensario farmaceutico stagionale costituisce un servizio aggiuntivo che, per il suo «carattere temporaneo connesso unicamente all'incremento momentaneo della popolazione», prescinde dalla pianta organica, non è assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico e il comune può decidere di istituirne più di uno. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, con la decisione n. 521/2015 che conferma la sentenza del Tar Sardegna di rigetto del ricorso di una titolare di farmacia in un località turistica contro l'autorizzazione del comune all'apertura di un secondo dispensario stagionale, laddove ne esisteva già uno. «A sostegno della decisione la Corte» spiega Rodolfo Pacifico avvocato del Centro Studi di Diritto Sanitario e Farmaceutico «ha richiamato due norme di legge. Il decreto legislativo del 2012 (D.L. n. 1/2012), la cui ratio è favorire l'accessibilità alla salute da parte dei cittadini e dunque giustifica l'apertura del dispensario se serve per rafforzare temporaneo il servizio durante il periodo estivo. E, poi, la norma 221/1968 laddove non pone limiti al numero di dispensari, ma parla della possibilità di apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali». Secondo la Corte, fa notare anche l'avvocato Silvia Stefania Cosmo dello studio legale Cavallaro, Duchi e Lombardo in una sua analisi, il dispensario «costituisce un servizio aggiuntivo che prescinde dalla dotazione delle farmacie nella pianta organica e in quanto tale non è assimilabile all'ordinario servizio farmaceutico essendo, privo, fra l'altro di circoscrizione e di autonomia tecnico-funzionale». Il limite principale è rappresentato dal fatto che si tratti di località turistica che abbia normalmente numero di abitanti non superiore a 12.500 avente le caratteristiche di aggregato urbano a sé stante rispetto all'intero territorio. Il Collegio, sottolinea Cosmo «aderisce a una interpretazione non rigida della norma per la quale l'incremento delle presenze per ragioni turistiche può riguardare la località turistica intesa come territorio del comune e non solo una frazione dello stesso, ponendo l'accento sulla ratio della norma che intende rendere più agevole l'acquisto dei farmaci in alcuni periodi dell'anno in cui si registra un inusuale aumento di presenze». In merito all'affidamento della gestione del servizio, infine, il giudice, osserva Cosmo, «ha ritenuto applicabile la disciplina per i dispensari ordinari. Dunque l'affidamento va disposto con preferenza al farmacista più vicino, salvo sua rinuncia. Mentre, per quanto concerne l'assegnazione, il carattere accessorio esonera dall'attivazione di una gara ad hoc».
Simona Zazzetta
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