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Politica e Sanità

02 Maggio 2015

Sostituibilità, Ministero chiarisce: farmacista può proporre equivalente di pari prezzo


La normativa vigente attribuisce implicitamente al farmacista la possibilità di proporre al paziente un farmaco equivalente a quello prescritto, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità e in presenza di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico. Risponde così il ministero della Salute, con riferimento al comma 11-bis dell'art. 15 del decreto legge 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, alla richiesta di chiarimento sollevata da Federfarma in merito a un parere ministeriale sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta normativa. In particolare, il sindacato dei titolari, ha richiamato l'attenzione su quanto scritto dal Ministero nel punto 3 del parere ("...se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, salvo pagamento della differenza di prezzo...") ritenendo l'affermazione per quanto corretta, «suscettibile di creare equivoci sia negli operatori sia nei cittadini» in quanto «non sarebbe stato esplorato il caso della presenza sul mercato di un farmaco con prezzo di rimborso uguale». Dal canto suo, il Ministero sottolinea di non aver ritenuto opportuno fornire chiarimenti sul punto in quanto «se il farmacista può proporre al paziente, in assenza della apposizione da parte del medico della clausola di non sostituibilità, un farmaco con prezzo di rimborso inferiore, a maggior ragione, ben potrà proporre un farmaco che abbia un prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto, ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere che gli venga consegnato il farmaco prescritto dal medico».

Simona Zazzetta

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