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Politica e Sanità

13 Maggio 2015

Liberalizzazione orari, il Tar di Firenze dice no alla deregolamentazione


Può un'ordinanza comunale intervenire per riorganizzare orari e turni delle farmacie e dei dispensari farmaceutici del territorio al fine di liberalizzarli? Secondo il Tar di Firenze, che è intervenuto su un'ordinanza del comune di Grosseto dopo il ricorso presentato da 8 titolari, un simile intervento non è possibile in quanto atto di deregolamentazione che dovrebbe essere seguito da una serie di provvedimenti capaci di dare «effettiva prosecuzione» a questo processo. Non solo, il Tar nella sua sentenza sottolinea come sussista «il danno grave e irreparabile in considerazione della sostanziale difficoltà di impostare un servizio farmaceutico efficiente e rispondente ai bisogni della collettività». Accolto dunque il ricorso, che sarà discusso nel merito il 3 dicembre. Nel frattempo il Tar sospende l'ordinanza così che per le aperture delle farmacie tornano in vigore gli orari precedenti. Un intervento del «tutto condivisibile», secondo l'avvocato Gustavo Bacigalupo dello Studio associato Bacigalupo-Lucidi di Roma che fa il punto sulla normativa degli orari delle farmacie così come sancito dal dl Crescitalia.

Il primo periodo del comma 8 dell'art. 11 del dl Crescitalia ("I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori") è intervenuto (parzialmente, come vedremo) sul principio fondamentale enunciato nell'art. 119 del TU San., che sanciva l'obbligo di ciascuna farmacia di mantenerne il regolare esercizio nel rispetto di orari e turni fissati in via autoritativa.
Come ha chiarito a suo tempo il CdS (ordinanza dell'1/09/2012), interpretando la norma con rigore forse addirittura eccessivo, questa disposizione non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine ermeneutico: al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi.
Ma dall'altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole farmacie, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono (più) vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi.
Quindi, quella voluta dal dl Crescitalia, con un precetto immediatamente prescrittivo che non necessita pertanto di alcuna mediazione da parte del legislatore regionale, è la liberalizzazione anche in tema di orari di apertura delle farmacie, che hanno perciò facoltà di tener aperto l'esercizio (anche) in un qualsiasi orario diverso sia da quello (che diventa perciò "minimo") di apertura obbligatoria settimanale che da quelli di apertura obbligatoria per turno, e dunque non solo dalle ore 00 alle ore 24 di tutti i giorni della settimana da lunedì a venerdì, ma altresì dalle ore 00 alle ore 24 del sabato, della domenica, dei giorni festivi infrasettimanali e di quelli di "ferie".
Insomma, apertura obbligatoria sì, chiusura obbligatoria mai.
Come si vede, però, il principio originariamente dettato dall'art. 119 è rimasto in piedi - come tale - nella parte in cui impone alla PA di disciplinare il servizio farmaceutico in modo da assicurarne la continuità temporale, oltreché territoriale, mediante provvedimenti diretti alla fissazione di orari e turni obbligatori di apertura.
E, trattandosi di un principio fondamentale statale, non è consentito derogarvi neppure al legislatore regionale, che potrebbe intervenire - per sottrarsi a censure di illegittimità costituzionale - soltanto nella determinazione del numero, minimo e inderogabile, di ore settimanali di apertura obbligatoria delle farmacie (che ipoteticamente potrebbero essere fissate anche in ... 60 o 70), nella loro distribuzione in cinque o sei giornate all'interno di ciascuna settimana e nell'articolazione di turni tra le farmacie, sempre di apertura obbligatoria, che assicurino nei giorni festivi e/o prefestivi e negli orari notturni sia il servizio all'utenza che il riposo degli esercenti.
Deve perciò ritenersi illegittimo il recente provvedimento del Sindaco di Grosseto che lascia(va) piena libertà alle farmacie del comune di scegliere come distribuire le 40 ore (per le urbane) e le 36 ore (per le rurali) fissate dalla norma regionale in almeno cinque giorni della settimana, confliggendo infatti sia con l'art. 119 TU che in realtà anche con le stesse disposizioni toscane, e privando in ogni caso il servizio reso dalle farmacie di qualsiasi autentica continuità temporale e territoriale, con conseguenze gravemente pregiudizievoli per l'assistenza farmaceutica nel comune.
L'ordinanza del TAR fiorentino, che ha sospeso l'efficacia del provvedimento sindacale, è in definitiva del tutto condivisibile e non crediamo che il CdS possa pensarla diversamente.

Gustavo Bacigalupo
Studio associato Bacigalupo-Lucidi di Roma

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