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Politica e Sanità

15 Maggio 2015

Localizzazione sedi, Iusfarma: discrezionalità della Pa limitata da obiettivi legge


Anche i provvedimenti discrezionali sono soggetti al controllo dei giudici e possono venir annullati quando risultino incoerenti con gli obiettivi indicati dalla legge, o comunque viziati da irragionevolezza. A dirlo Francesco Cavallaro, avvocato dello studio Cavallaro, Duchi e Lombardo, in un'analisi su Iusfarma della recente sentenza del Tar Lombardia (III^ Sezione di Milano, n. 1109 del 6.5.2015) che con «chiarezza» «definisce i limiti della pur molto ampia discrezionalità della quale la Pubblica Amministrazione può avvalersi nella localizzazione delle sedi farmaceutiche». «Un comune della Lombardia concorda con chi costruisce un supermercato che la farmacia comunale esistente verrà sistemata nella nuova struttura, senza rilevare che essa rientra nei confini della sede della farmacia privata, e per risolvere il problema decide di modificare i confini tra le sedi in modo che il supermercato venga ricompreso nella sede comunale. Il provvedimento viene impugnato dal titolare della farmacia privata e a questo punto interviene la Regione che con una delibera di Giunta ribadisce e conferma il provvedimento comunale; viene impugnata anche la delibera regionale». Ma il principio enunciato è che «l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'individuazione delle sedi farmaceutiche, ma una interpretazione conforme al diritto comunitario ed all'art. 11 del DL 1/2012 consente l'esercizio di tale discrezionalità solo se e nella misura in cui essa sia funzionale a garantire un'assistenza sanitaria adeguata alle esigenze della popolazione; l'esercizio del potere discrezionale che non si mantenga entro tali canoni è viziato da eccesso di potere per sviamento della causa tipica e - nel caso di motivazione apparente od incongrua - per difetto di motivazione e/o per manifesta irragionevolezza».

Francesca Giani

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