Politica e Sanità
06 Giugno 2015Come è noto, nel corso della conversione in legge del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, conosciuto come "milleproroghe", è stato approvato un emendamento che sospende fino al 31 dicembre 2016 il requisito dell'idoneità (conseguibile partecipando utilmente ad un concorso "ordinario" per sedi farmaceutiche, ovvero esercitando la professione in una farmacia per due anni e previa comunicazione alla ASL). Il testo dell'emendamento approvato, e del quale risulta tuttora difficile comprendere il senso, appare chiaramente rivolto alle persone fisiche che, a norma dell'art. 7 della legge 362/91, intendono divenire titolari di farmacia. Essendo quello dell'idoneità un requisito soggettivo, la sua sospensione non può che produrre effetti giuridici su chi intende intestarsi una farmacia (mortis causa, per compravendita o successione) e gestirla come ditta individuale. Uno dei quesiti che ci si è subito posti è se tale sospensione potesse estendersi anche alla gestione in forma societaria, sempre ai sensi dell'art. 7 della legge 362/91, e cioè mediante una società in nome collettivo, in accomandita semplice, oppure tramite una società cooperativa a responsabilità limitata.
L'emendamento, che mi sento di definire come lex ad personam dal momento che gli stessi presentatori e relatori alla Camera, da me interpellati, non hanno risposto chiarendo le finalità di tale norma, inserita non certo per le esigenze di urgenza che avevano giustificato invece l'emanazione del decreto legge, da qualunque parte lo si legga e rilegga non consente l'estensione alle società. Nonostante ciò in data 26 maggio scorso l'Ufficio legislativo del Ministero della salute, a firma del Capo, Avv. Maurizio Borgo, rispondeva ai quesiti posti da Federfarma e da Fofi proprio in merito all'estensione alle società degli effetti della norma. L'Avv. Borgo sostiene che la prevista sospensione del requisito soggettivo dell'idoneità non può che trovare applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie. La giustificazione di tale affermazione sta, secondo Borgo, nel fatto che una diversa interpretazione della norma de qua rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie. Ebbene occorre dire che la titolarità delle farmacie è in capo alla persona fisica o alla persona giuridica costituita dalla società. In detto parere manca però un aspetto fondamentale. Ci si chiede infatti, dal momento che per intestare la farmacia alla società occorre prima costituirla, come i farmacisti inidonei possano presentarsi dal notaio per stendere l'atto costitutivo e come il notaio possa richiamarsi all'emendamento che alle società non riserva alcun cenno ma, anzi, esclude la propria applicazione alle farmacie che verranno assegnate alla conclusione del concorso straordinario, sia in forma individuale che societaria.
Qualora il notaio acconsentisse alla costituzione della società dovrebbe giustificare la deroga al possesso dei requisiti previsti, proprio citando tale norma che, si badi bene, è temporanea. Dovrebbe quindi condizionare la durata della società non oltre il 31 dicembre 2016, data in cui i soci, pur esercitando nella farmacia, non avrebbero ancora conseguito l'idoneità per "pratica professionale", in quanto l'emendamento è entrato in vigore il 1° marzo 2015 e cioè a 22 mesi dalla scadenza della sospensione. Identica osservazione va fatta anche nel caso di gestione della farmacia come ditta individuale dove il titolare e direttore si troverebbe il 1° gennaio 2017, e fino al 28 febbraio 2017, a svolgere un ruolo ad esso precluso.
Forse il parere andava chiesto, più che al Ministero della salute, a quello della Giustizia ed anche sotto il profilo costituzionale, dato che ben due dei requisiti previsti dalla Costituzione risultano mancanti: la straordinaria urgenza e l'attinenza con la materia che ha giustificato la decretazione d'urgenza. La fine che ha fatto la legge sugli stupefacenti conosciuta come Fini-Giovanardi docet.
Maurizio Cini
Presidente Asfi
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