Farmaci con regime limitativo, da Aifa chiarimenti su prescrizione e rimborsabilità
È un «dubbio interpretativo emerso a livello regionale» sui farmaci con regime di fornitura limitativo - che ha riguardato, nello specifico, la nozione di Centro ospedaliero, la legittimità della prescrizione effettuata dagli specialisti (qualora non indicati dalla Commissione tecnico scientifica dell'Aifa) afferenti al centro ospedaliero o esterni, nonché la legittimità di prescrizione di specialisti diversi da quelli eventualmente individuati dalla Cts - quello che ha spinto l'Aifa a chiarire, in una comunicazione pubblicata ieri sul sito, la situazione relativa in particolare «ai medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti». E l'obiettivo è di «uniformare il comportamento prescrittivo su tutto il territorio nazionale e chiarire dubbi interpretativi emersi a vari livelli (regionali e di strutture sanitarie locali)». «Qualora nella Determina autorizzativa del medicinale» è infatti la precisazione dell'Agenzia «il regime di fornitura individuato sia quello di "prodotto vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti" (e questi vengono eventualmente individuati dalla CTS), si deve intendere che il medicinale è prescrivibile da qualunque medico operi all'interno del centro ospedaliero, individuato dalla Regione, a prescindere dalla specializzazione, ivi compresi gli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica AIFA; prescrivibile al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica». L'Aifa interviene anche in merito alla rimborsabilità: «in accordo con quanto espresso relativamente alla prescrivibilità, si deve intendere che il medicinale è rimborsabile dal Ssn qualora prescritto da qualunque medico operi all'interno del centro ospedaliero di riferimento, a prescindere dalla specializzazione, ivi compresi gli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica; rimborsabile dal Ssn qualora prescritto al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica, operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale (per esempio: specialisti ambulatoriali che operano in aziende sanitarie territoriali, etc.); non rimborsabile ed a carico del cittadino qualora prescritto al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica, operanti in regime di attività libero professionale». Infine, chiarisce ancora l'Aifa, «con il termine Centro ospedaliero non si fa riferimento all'ospedale in toto, ma ci si riferisce in senso lato alla singola unità operativa semplice o complessa in ambito ospedaliero o anche sanitario territoriale, all'interno della quale opera il medico proscrittore».
Francesca Giani
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