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Politica e Sanità

16 Settembre 2015

Cosmesi, al vaglio dlgs con sanzioni per chi viola Regolamento Ue


La vendita o la distribuzione di prodotti cosmetici in confezioni originali in cui non sono rispettati i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, non è sanzionabile, "sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione". È questo uno dei passaggi, presenti nello schema di decreto legislativo che definisce la disciplina sanzionatoria in caso di violazione del regolamento Ue 1223/2009 su produzione e commercializzazione dei cosmetici. Lo schema è passato in commissione Sanità al Senato ed è ora all'esame della Camera, e contiene tutte le sanzioni di varia natura previste per chi viola il Regolamento (così viene indicato negli articoli) europeo approvato nel 2009 che ha armonizzato le norme su sicurezza, controlli e responsabilità della produzione e messa in vendita dei prodotti cosmetici. In primo luogo prevede che l'autorità competente all'attuazione del regolamento sia il ministero della Salute supportato dalle Asl per l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste possono essere penali o amministrative pecuniarie. Le prime riguardano la violazione degli obblighi nella presentazione, etichettatura, istruzioni per l'uso e per l'eliminazione e altre indicazioni o informazioni, punita con reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a 1.000 euro (con la possibile riduzione da un terzo a un sesto in caso di colpa). Le sanzioni amministrative pecuniarie riguardano l'inadempimento degli obblighi di informazione e cooperazione a carico dei soggetti responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti cosmetici non sicuri, da 10mila a 25mila euro, e le violazioni di obblighi per i distributori, da 3mila a 30mila euro. Per questi operatori il Regolamento stabilisce obblighi inerenti a verifiche del prodotto, iniziative in caso di possibile rischio, condizioni di stoccaggio e trasporto e alla collaborazione con le autorità competenti. Inoltre, se non rispondono alle richieste di identificazione nella catena di fornitura, o non intraprendono misure correttive se si riscontra una non conformità del prodotto, sono soggetti a una sanzione che va da 10mila a 25mila euro. Per le violazioni delle buone pratiche di fabbricazione e l'elusione degli obblighi in materia di notifica centralizzata di commercializzazione la multa può andare dai 1.000 ai 6mila euro, per violazioni di obblighi in materia di valutazione della sicurezza, preliminare all'immissione sul mercato del prodotto, e di documentazione informativa sul prodotto, va 10mila e 100mila euro. Per quanto riguarda la produzione, se si impiegano sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche e dunque vietate c'è la reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa che va dai 1.032 ai 7.746 euro - o reclusione da 1 mese a 1 anno e multa che va da 258 a 2.582 euro, se non si rispettano gli obblighi sui nanomateriali, la multa va dai 1.000 ai 6mila euro. La violazione dei divieti inerenti alla sperimentazione animale prevede la reclusione da 1 mese a 1 anno e con l'ammenda da 500 a 5mila euro. Sanzionata anche l'etichettatura non conforme o "ingannevole" con multa da 500 a fino a 5mila euro, nonché il soggetto responsabile che non garantisce al pubblico l'accesso alla composizione del prodotto, al nome e al numero di codice dei compositi all'identità del fornitore e alle informazioni su effetti indesiderabili eventualmente derivanti dall'uso del prodotto cosmetico.

Simona Zazzetta

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