Concorso, dall’esperto indicazioni sui tempi per rassegnare le dimissioni
Sono molti gli interrogativi che assillano i farmacisti assegnatari di sedi a seguito delle procedure del concorso straordinario e tra queste, per chi è dipendente, c'è anche la questione di quando rassegnare le dimissioni, sia per rispettare il preavviso, sia per non rimanere un periodo di tempo troppo lungo senza stipendio. SecondoGustavo Bacigalupo, avvocato dello studio associato Bacigalupo-Lucidi di Roma, è bene, prima di prendere qualsiasi decisione, confrontarsi con le amministrazioni, in particolare Asl e Comune, per ricevere da loro indicazioni. La problematica sollevata riguarda l'interpretazione della l. 362/91: «Stando alla lettera dell'art. 8, tutti i profili di incompatibilità previsti per l'assunzione della quota sociale di una società di farmacisti dovrebbero essere rimossi già al momento della costituzione della società, che diventa praticamente necessario formare in un tempo ravvicinato rispetto all'assegnazione "definitiva" della sede, perché il rogito di costituzione è uno dei documenti che deve essere prodotto unitamente all'istanza del rilascio a nome e favore della società del provvedimento di autorizzazione all'esercizio della farmacia». E se da un lato «l'art. 8 parrebbe sancire il principio secondo cui è la partecipazione alla società in quanto tale ad essere incompatibile, ad esempio, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato, coniugando tra loro sul piano sistematico gli artt. 7 e 8 della l. 362/91, potrebbe invece dedursi che l'incompatibilità - qualsiasi ipotesi di incompatibilità - possa forse aver rilievo e quindi entrare in funzione soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia». La questione «dovrebbe insomma essere in realtà ancora aperta», ma «la Regione e/o il Comune e/o l'ASL potrebbero anche risolverla in termini di puro formalismo, negando pertanto anche il rilascio della titolarità laddove si ritenga illegittimamente formata la società proprio per l'incompatibilità di uno o più componenti la compagine sociale al momento della costituzione». Sarebbe dunque preferibile, continua Bacigalupo, «acquisire anche in via breve il parere delle varie amministrazioni (soprattutto di Asl e Comune) prima di avventurarsi in un groviglio di vicende che si rivelerebbero forse eccessivamente gravose, sia per gli oneri connessi ad un eventuale ricorso al TAR, ma anche per la responsabilità che ci si rischia di assumere nei confronti dei co-vincitori nell'eventualità di pregiudizi irreparabili loro derivanti da una scelta rivelatasi sbagliata». E, di fronte a un parere negativo, «sarebbe molto più pratico accelerare la cessazione del rapporto di lavoro con la farmacia, pure accollandosi l'evenienza di dover subire una trattenuta per il mancato preavviso e/o di restare per un certo tempo privo di retribuzione in caso di eccessivo ritardo nell'attivazione dell'esercizio conseguito a seguito del concorso».
Francesca Giani
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