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Politica e Sanità

07 Novembre 2015

Concorso Liguria, Tar sblocca graduatoria. Borachia (Federfarma): interpello sarà immediato


Secondo il Tar di Genova, la graduatoria del concorso straordinario bandito dalla Regione è legittima e il meccanismo di assegnazione contestato realizza «un giusto contemperamento tra le esigenze pubbliche prevalenti di economicità e speditezza e quelle private di aspirazione ad una sede confacente». A segnalare la sentenza, n. 883/2015, depositata il 5 novembre 2015, è Quintino Lombardo avvocato dell'Osservatorio Iusfarma, e stando a quanto dichiarato a Farmacista33 da Elisabetta Borachia presidente ligure di Federfarma, «la Regione ha fatto sapere per "vie brevi" che darà immediatamente corso alle procedure interrotte dal ricorso».

Una sentenza «favorevole attesa» abbastanza definitiva secondo Borachia: «Il Tar Liguria è considerato abbastanza duro quindi è improbabile che la sentenza venga modificata dal Consiglio di Stato qualora i ricorrente vi facessero appello». Una sentenza «corposa» commenta l'avvocato Lombardo che in primo luogo « ha dato atto dell'interesse legittimo del concorrente di proporre il ricorso in proprio benché partecipante "per la gestione associata", sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ciascun membro di un'associazione temporanea può impugnare a titolo individuale gli atti della procedura». Nel merito delle argomentazioni presenti nella sentenza, l'avvocato ne segnala alcune. Si ribadisce che «la Giunta Regionale (e non il dirigente) è competente a provvedere in materia di concorso farmaceutico straordinario, in applicazione della norma regionale che delinea la competenza giuntale in materia». Quanto al meccanismo messo in discussione dal ricorso, il Tar afferma che il bando «è legittimo, anche nella parte in cui prevede che, a seguito d'interpello, i candidati vincitori hanno l'obbligo di indicare, in ordine di preferenza, un numero di sedi pari a quello della propria posizione in graduatoria e devono accettare la sede offerta entro 15 giorni, pena l'esclusione dalla procedura».

Tale meccanismo, osserva Lombardo, «adottato in tutti i bandi regionali era stato criticato sotto il profilo dell'irragionevolezza e della violazione del principio del merito perché consente al primo dei non interpellati di ottenere la sede farmaceutica eventualmente rinunciata da un concorrente meglio collocato in graduatoria (al limite, anche dal primo classificato), in sostanza pregiudicando i candidati meglio classificati a vantaggio di candidati ammessi alla graduatoria in posizione inferiore (e neppure vincitori di sede), i quali potrebbero ottenere sedi più appetibili». Ma, al contrario, secondo il Tar ligure, oltre a essere conforme al decreto "Cresci Italia", questo meccanismo realizza «un giusto contemperamento tra le esigenze pubbliche prevalenti di economicità e speditezza del procedimento amministrativo di copertura delle sedi farmaceutiche vacanti, da un lato, e quelle private di aspirazione ad una sede confacente, dall'altro». Il Tar fa osservare che «l'interesse alla scelta della sede dipende strettamente dalla collocazione in graduatoria» e in merito alle sedi indicate dalla ricorrente, sottolinea che può vantare «soltanto una aspettativa di mero fatto, in quanto dipendente dalle scelte effettuate da tutti coloro che la precedono in graduatoria. Si tratta di una posizione non meritevole di tutela, e comunque subordinata alle prevalenti esigenze pubbliche di urgente copertura delle sedi farmaceutiche vacanti». Tar, infine, favorevole alla mancata assegnazione del punteggio per il master, vista l'assenza di indicazione della tipologia di primo o di secondo livello, e alla procedura con cui sono stati esclusi i concorrenti.

Simona Zazzetta

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