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Politica e Sanità

26 Novembre 2015

Telecamere in farmacia: per installarle serve informativa ai dipendenti


Una delle problematiche legate alle rapine in farmacie riguarda i sistemi di videosorveglianza interni, che possono costituire un deterrente, e un dubbio spesso avanzato dai titolari è se è possibile installarne uno nel rispetto del lavoro dei dipendenti. Sul tema si è soffermato Giorgio Bacigalupo, avvocato dello studio legale associato Bacigalupo Lucidi, in un suo recente intervento pubblicato sul sito Sediva, che comprende una riflessione sui cambiamenti apportati da uno dei decreti di attuazione del Jobs Act di metà settembre (il D.Lgs.151/2015), «che ha riscritto l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300)». «Il problema che sempre si pone in questi casi» scrive Bacigalupo «è che il sistema di videosorveglianza consente - come normalmente accade - di riprendere anche i dipendenti della farmacia nell'esecuzione delle loro prestazioni lavorative».
La novità di maggiore impatto introdotta dal decreto attuativo «consiste nella possibilità di utilizzare le riprese delle videocamere installate per ragioni di tutela del patrimonio aziendale, di sicurezza del lavoro o per esigenze organizzative o produttive, anche per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e quindi anche per eventuali accertamenti sulla corretta e diligente esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti». Resta comunque «il divieto di installazione degli impianti esclusivamente per fini di controllo a distanza dell'attività lavorativa». E inoltre «rimane fermo l'obbligo di acquisire la necessaria autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl) e di informare adeguatamente i dipendenti» con una modulistica da consegnare per iscritto. In sostanza, come aveva sottolineato anche Federfarma in un Vademecum consegnato alle associazioni provinciali a metà ottobre, quello che non è possibile fare quindi è «installare appositamente videocamere per controllare l'esecuzione diligente della prestazione lavorativa». In merito all'«autorizzazione preventiva» continua Bacigalupo, occorre specificare che «non è necessaria, quantomeno, per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze che, quindi, potranno essere installati liberamente dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni di legge». Va detto poi che, come sottolineato da Federfarma nel Vademecum, «se le immagini registrate per tutelare il patrimonio aziendale rilevano una condotta negligente del lavoratore, queste potrebbero essere utilizzate per contestare la condotta non corretta».

Francesca Giani

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