Politica e Sanità
30 Dicembre 2015«Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata» recita l'articolo 48, che poi nel successivo comma inserito dalla Camera, «introduce il principio di incompatibilità della partecipazione alle società con l'esercizio della professione medica» e «conferma il vincolo di incompatibilità, già vigente, con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco».
Mentre, come si legge nella relazione, era stato soppresso in sede di discussione «il riferimento alle attività di intermediazione del farmaco, le quali sembrerebbero diventare, di conseguenza, compatibili». Sul tema vale la pena ricordare l'ultimo parere arrivato prima della pausa natalizia: la commissione Lavoro, previdenza sociale (XI), che ha dato a metà dicembre esito favorevole, ha però osservato che «l'integrazione tra le politiche sanitarie e quelle socio-assistenziali si deve realizzare anche attraverso la rete dedicata delle farmacie, in quanto centri di servizio convenzionati con il sistema sanitario pubblico, come tali non riconducibili a comuni imprese commerciali, per cui si dovrebbe prevedere la presenza maggioritaria nella compagine sociale delle società di capitale di farmacisti abilitati ed iscritti all'Albo, come già previsto per le società degli avvocati».
Tra gli altri punti dell'articolo, come si legge nella relazione, «il comma 1, lettera c), consente che la direzione della farmacia gestita da una società sia affidata anche ad un farmacista che non sia socio. Resta fermo che il titolare della direzione in oggetto deve essere iscritto all'albo ed aver conseguito, in un concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche, una titolarità o l'idoneità o aver svolto almeno due anni di pratica professionale», mentre alla «lettera d) si sopprime, per le società in oggetto, il limite numerico delle titolarità di farmacie, pari a quattro, e la condizione che le medesime farmacie siano ubicate nella provincia dove la società abbia sede legale». Infine si prevede che «lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».
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