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Politica e Sanità

28 Gennaio 2016

730 precompilato: come funziona e cosa è cambiato


A partire dall'anno fiscale 2015 è previsto che il 730 precompilato contenga tutte le spese mediche e farmaceutiche sostenute dal paziente, il quale a sua volta, come ha ricordato ieri il Garante della privacy può opporsi all'invio dei dati. A chiarire a Farmacista33 tutti i passaggi salienti che un farmacista deve conoscere per una corretto adempimento alle nuove norme di legge è l'avvocato Paola Ferrari. Va precisato che, su proroga della Agenzia delle Entrate, solo per il corrente anno, la data ultima per l'invio dei dati è stata fissata a martedì 9 febbraio, scadenza entro la quale i farmacisti devono inviare al Sistema tessera sanitaria scontrini e fatture dell'intero anno 2015.
Farmacie pubbliche e private sono dunque tenute a far reperire per via telematica scontrini e fatture relativi all'acquisto di farmaci, anche omeopatici e ad uso veterinario e a ticket per l'acquisto dei medicinali; a servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; all'acquisto o affitto di attrezzature sanitarie e dispositivi medici (es. l'apparecchio per aerosol e quello per la misurazione della pressione arteriosa), purché dallo scontrino o dalla fattura risulti la persona che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE). La generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale, infatti, non consente la detrazione della relativa spesa. Anche la spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenti è da includersi tra le spese mediche ed è pertanto detraibile (paragrafo 2 della circolare 17/E del 2006). I pannoloni, infatti, sono mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Dm 332 del 27/8/1999 emanato dal ministero della Sanità). Infine ci sono spese agevolabili solo a particolari condizioni, ad esempio per l'acquisto o affitto di alcune protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE. Regole specifiche sono poi previste per le spese sostenute dai portatori di handicap e dalle persone affette da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket.
Nel caso in cui l'acquisto venisse fatto da una persona diversa da quella a cui è intestata la ricetta è necessario emettere la relativa fattura con i dati di chi dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo, oppure è sufficiente emettere uno "scontrino parlante" con riportato il codice fiscale di chi detrae.
Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente ed eventuali rimborsi. A tal proposito si è espresso in questi giorni in una nota il Garante della privacy ricordando che per l'anno d'imposta 2015, l'opposizione dell'assistito può essere esercitata fino al 31 gennaio 2016 richiedendo all'Agenzia delle Entrate la cancellazione di una o più macro tipologie di spesa. Inoltre, dal 10 febbraio al 9 marzo per il 2016 e dal 1 al 28 febbraio per gli anni a venire successivi a quelli d'imposta l'assistito potrà consultare tramite l'area personale del sistema Tessera sanitaria l'elenco delle spese sanitarie trasmessi e opporsi alla messa a disposizione anche di singole spese all'Agenzia.
In farmacia, la persona che si oppone a trasmettere i propri dati deve semplicemente non comunicare al farmacista che emette lo scontrino, il proprio codice fiscale. In caso di fatturazione, invece, si consiglia di inserire all'interno della fattura un campo con una dicitura analoga alla seguente: "fattura non trasmessa al sistema tessera sanitaria ai fini della predisposizione del 730 precompilato per opposizione del cliente ai sensi dell'art. 3 d.m. 31/07/2015 e dell'art.7 d.lgs. n° 196/2003. Il paziente, di ha negato al medico l'assenso alla comunicazione del suo dato sanitario ai fini fiscali. Nel caso di fattura con pagamento in parte in carico al cittadino ed in parte a carico di terzi sulla fattura potrà essere inserito un campo apposito: € ......a carico del signor....con pagamento a mezzo ....; € a carico di ....".
L'art. 23 del D.lgs. n. 158/2015 ha introdotto la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa fino ad un massimo di 50.000 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la segnalazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta d un terzo con un massimo di 20.000 euro.

Attilia Burke

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