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Politica e Sanità

13 Febbraio 2016

Concorso e forme associate, che fare se un socio si tira indietro


Mentre in alcune regioni le sedi sono in fase di assegnazione (Piemonte, Toscana, Puglia, Emilia-Romagna) sorgono dubbi che non erano stati affrontati a tempo debito. Tra questi uno dei più gravi è quello che vede, in un gruppo di partecipanti in forma associata, uno o più di uno dei componenti decidere di "farsi da parte", non aderendo all'accettazione della sede offerta che, invece, gli altri partecipanti vogliono accettare, non avendo mutato le proprie scelte. Il buon senso avrebbe senz'altro suggerito di stendere un accordo prima di partecipare al concorso. In tale accordo si sarebbero dovute disciplinare le ipotesi che più probabilmente si potevano presentare, soprattutto tenendo conto dei probabili ritardi nella pubblicazione delle graduatorie. Nella maggior parte dei casi questo non è stato fatto, anche perché spesso i gruppi si sono formati senza che i componenti si conoscessero personalmente o, addirittura, sulla base di scambi sui social network. La conseguenza principale consiste nella possibile richiesta di danni al/ai rinunciatari da parte del/dei partecipanti, determinati a mantenere ferma la propria scelta accettando la sede assegnata. Le motivazioni dei rinunciatari possono essere di vari ordini quali, ad esempio, una valutazione negativa sulla localizzazione della sede e, soprattutto, sulla sua sostenibilità economica.

Sul piano civilistico è però abbastanza arduo determinare l'entità del danno, derivante dalla mancata apertura di una sede le cui potenzialità economiche sono solo ipotizzabili ma non dimostrabili. Altro, più che comprensibile motivo di rinuncia, è quello di avere ottenuto nel frattempo una posizione lavorativa stabile e quindi irrinunciabile. Le circostanze sopra espresse sono solo alcune di quelle venutesi a creare, anche se le più frequenti. Tutta colpa dei partecipanti che non sono stati ad attendere pazientemente tutto questo tempo, in attesa dell'agognata farmacia? Direi di no, perché, come si sa, le colpe non stanno sempre solo da una parte. Il comma 3 dell'art. 11 del D.L. 1/12 convertito nella legge 27/12 (pubblicata il 24 marzo 2012 ed entrata in vigore il 25 marzo 2012) recita testualmente: 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. Il termine per l'assegnazione scadeva quindi il 25 marzo 2013. Un anno si poteva anche aspettare, considerarono i partecipanti anche se con un po' di ingenuità. Ora però stanno per scattare i tre anni da quando le sedi dovevano essere assegnate e quindi aperte da almeno due anni e mezzo. Si noti, per inciso, che la regione Campania non ha ancora nominato la commissione giudicatrice. Di fronte ad una simile e paradossale situazione sembra legittimo chiedersi fino a quale punto la legge sia costituzionalmente legittima nella parte in cui non ha previsto, e disciplinato, la rinuncia di parte dei partecipanti in forma associata in caso di ritardo nella conclusione del concorso e nell'assegnazione delle sedi. Un'occasione per sollevare la questione di legittimità costituzionale potrebbe essere l'eventuale azione civile per il risarcimento del danno, chiesta da un concorrente "superstite" in seguito alla rinuncia degli altri partecipanti.

Ma, forse, anche a questo il legislatore potrebbe mettere una "toppa" agli imperdonabili errori del governo Monti e del Parlamento allora in carica che approvò il testo. Un altro problema riguarda la raggiunta consapevolezza che la sede assegnata non presenta le caratteristiche di sostenibilità economica dell'impresa che dovrebbe assicurare un reddito, anche minimale, ai partecipanti al gruppo. Questa circostanza poteva però essere conosciuta e valutata fin dalla presentazione della domanda ed anche poco prima della formazione dell'elenco in ordine di preferenza da inviare prima dell'assegnazione cioè durante la fase di "interpello". E qui sono sorti altri dubbi perché, soprattutto per i vincitori non ai primi posti, l'indicazione di alcune centinaia di sedi, nell'impossibilità di recarsi sul posto per tutte, ha determinato la scelta prioritaria per un certo numero per poi affidarsi al caso senza una approfondita valutazione di geomarketing. Da qui il dubbio se rimanere o meno nel gruppo che, come detto più sopra, in caso di rinuncia determina la perdita per tutti della sede. Infine, ma non di scarso rilievo, è costituito, per certe sedi, dall'impossibilità di trovare un edificio idoneo ad ospitare un'attività commerciale avente i requisiti adatti alla farmacia. Che fare allora? Senz'altro il comune, nel momento in cui ha perimetrato la zona, avrebbe dovuto valutare la materiale possibilità di insediamento della farmacia nel contesto edilizio esistente. Quando non lo ha fatto è il comune stesso che deve offrire una soluzione, ricorrendo anche all'autorizzazione della posa di una struttura prefabbricata, eventualmente su suolo pubblico, fino alla soluzione del problema in modo stabile.

Maurizio Cini
Docente Università degli studi di Bologna

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