Politica e Sanità
24 Marzo 2016Una volta le leggi erano chiare e "lapidarie", cioè permettevano un'unica interpretazione. Con gli anni anche il modo di legiferare è cambiato. I testi sono incompleti al punto di permettere interpretazioni diverse. Nel campo farmaceutico l'acme è stato raggiunto con l'art. 11 del cosiddetto "decreto Monti" ed in particolare riguardo la disciplina della partecipazione in forma associata al concorso straordinario. Il testo della legge 24 marzo 2012, n. 27 (a proposito: oggi compie quattro anni e solo poche delle farmacie a concorso sono aperte) prevedeva che i partecipanti in forma associata (che avrebbero dovuto essere solo giovani farmacisti, proprio in relazione allo spirito della legge stessa) non avessero compiuto quarant'anni. Pochi mesi dopo però questo limite veniva abrogato ed andava così a vanificare il principio del concorso per giovani assieme, all'elevazione dell'età da 60 a 65 anni per la partecipazione, in forma associata o singola.
Tutto questo avveniva però prima che venissero pubblicati i bandi che, ovviamente, prevedevano la permanenza nella gestione, in forma associata, paritaria e per almeno dieci anni. Si pensò subito ad un "matrimonio" decennale indissolubile, perché non esisteva alcuna possibilità di disimpegno se non a seguito della morte o di grave inabilità di uno o più degli associati. Con l'approvazione dell'emendamento 48.91 al Ddl concorrenza, il termine decennale si riduce a tre anni, al pari della norma generale sul mantenimento della titolarità, valevole in tutti i casi, compresa vincita del "concorsone" in forma individuale. Per maggiore precisione va detto che l'emendamento è stato approvato dalla 10° Commissione Industria Commercio Turismo del Senato mentre altri, come il 48.89 che disciplinava l'intestazione alle società delle farmacie vinte, sono stati respinti.
Commentando l'emendamento approvato, rimane una certa perplessità circa la modifica di una condizione così importante quando alcune farmacie sono già state assegnate e aperte, considerato anche che alcune aggregazioni di concorrenti hanno già rinunciato alla sede, proprio per il vincolo troppo lungo della permanenza in gestione associata. Non vi è dubbio che, se questa modifica diventerà legge, coinvolgerà però anche le sedi già assegnate. In merito alla bocciatura dell'emendamento che voleva dettare norme di interpretazione autentica riguardo all'intestazione alla società piuttosto che in contitolarità, come invece ha stabilito la regione Emilia-Romagna, la spiegazione potrebbe trovarsi nella probabile posizione contraria del Ministro della salute che, anche pochi giorni fa, si era espresso a favore della contitolarità. Giudizio, a mio avviso inopportuno, dal momento che sono pendenti numerosi ricorsi contro la delibera emiliano-romagnola. Quando l'iter sarà terminato, soprattutto in materia di ingresso del capitale, il testo dovrà essere approvato dall'Aula, dove sorprese sono sempre possibili, e poi passerà alla Camera che, in teoria, salvo voto di fiducia, potrebbe ulteriormente modificare il testo.
Maurizio Cini
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