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Politica e Sanità

06 Aprile 2016

Pianta organica. L’esperto: novità in Emilia Romagna contrasta legge nazionale


La nuova normativa regionale che riorganizza i servizi farmaceutici emanata in Emilia Romagna introduce novità nel procedimento di revisione della pianta organica che sono in «contrasto con la normativa nazionale». A commentare la legge della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 3 marzo 2016 titolata "norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" è l'avvocato Claudio Duchi dello Studio Lombardo Duchi Cavallaro - Osservatorio Iusfarma. Secondo l'avvocato nella legge «vi si trovano molte norme che ripetono il contenuto di quelle nazionali» ma «dove vengono introdotte novità, si manifesta chiaramente il contrasto con la normativa nazionale». E il caso più «clamoroso» è quello che interviene sulla pianta organica. Nel testo pubblicato sul Burert si legge che, dopo aver acquisito il parere dell'Ordine, il Comune invia il progetto di revisione all'Azienda sanitaria che «esprime la propria approvazione» o indica «al Comune gli aspetti del progetto da modificare». Il Comune, «acquisita l'approvazione dell'Azienda Usl», adotta e pubblica la nuova pianta organica. Nel caso in cui «il Comune non ha modificato il progetto secondo le indicazioni date» o «non abbia trasmesso alcun progetto» entro i termini di tempo previsti, l'Azienda «ne dà immediata comunicazione alla Regione» che a sua volta «indice una conferenza di servizi che si conclude con l'adozione della pianta organica definitiva».

Duchi ricorda che secondo la legge nazionale, «il Comune deve deliberare dopo aver "sentito" Ordine dei Farmacisti ed Asl» mentre l'Emilia Romagna «assegna a quest'ultima una sorta di diritto di veto imponendo, in caso di disaccordo con il suo orientamento, una conferenza dei servizi regionale che si dovrà "concludere" con l'adozione della pianta organica definitiva, formula che non consente di capire cosa accada quando il disaccordo permanga». Duchi fa notare che in una sentenza il Consiglio di Stato (sent. n. 4535/2015) ha detto che «il termine "sentito" è quello più generico ed attenuato e si può riferire ad una consultazione meramente partecipativa. E che con la legge n. 362/1991 si era «risolto il contrasto giurisprudenziale prevedendo che l'istituzione del dispensario farmaceutico non possa prescindere dalla previa istituzione della corrispondente sede farmaceutica». Mentre ora, commenta l'avvocato, «interviene la Regione a sostenere il contrario quando si manifesti "una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina", ove è ovvio che non vi sarà nulla di più "soggettivo" che stabilire la configurazione di una difficoltà "oggettiva"». L'analisi dell'esperto si conclude prevedendo che «l'articolazione della normativa regionale richiederà nel corso del tempo più di un approfondimento» ma invita alla riflessione sull'opportunità di «accumulare norme su norme che danno luogo ad una superfetazione contraddittoria rispetto all'insistito e più che mai disatteso richiamo alla "semplificazione"».

Simona Zazzetta

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