Politica e Sanità
29 Giugno 2016I ritardi del concorso straordinario stanno rendendo sempre più attuale e frequente la possibilità che un concorrente per la gestione associata possa rinunciare impedendo agli altri di accettare la sede offerta. A valutare le ipotesi di cosa accadrebbe in questi casi è l'avvocato Silvia Stefania Cosmo dello studio legale Cavallaro Duchi Lombardo-Osservatorio Iusfarma. Sulla conseguenza più immediata, spiega l'avvocato «la risposta è facile: l'impossibilità di ottenere l'assegnazione della sede farmaceutica prescelta» o in altre parole «la fuoriuscita dal concorso straordinario». Di fatto, chiarisce, «sono gli stessi bandi di gara che, sia pure con formulazioni a volte differenti, prevedono la summenzionata conseguenza prescrivendo che i vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nel caso in cui non accettino "a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione," la sede proposta. E ciò anche nel caso in cui l'ipotesi riguardi uno solo degli associati».
In sostanza, oltre a venire meno il punteggio del concorrente che ha contribuito a ottenere la posizione in graduatoria, «se la farmacia venisse assegnata ai soggetti "superstiti" come se nulla fosse accaduto, si assisterebbe alla violazione delle ragioni di trasparenza e di affidabilità che governano l'agire amministrativo nell'ambito delle procedure concorsuali». L'avvocato Cosmo mette in evidenza anche il rischio che sorga una «certa conflittualità pressoché inevitabile» tra chi resta e chi vuole uscire dall'associazione e a fare la differenza è essersi «cautelati attraverso un accordo preventivo di regolamentazione delle modalità di risoluzione di eventuali controversie». In mancanza di un accordo, «come pare per lo più» spiega l'esperta « l'ipotesi di una responsabilità in capo al soggetto rinunciante andrà analizzata tenendo in considerazione diversi fattori, primo fra tutti, il comportamento di quest'ultimo, se sia stato contrario o meno a buona fede secondo i principi generali che governano la fase delle trattative o della formazione del vincolo contrattuale; inoltre andrà valutata la natura delle motivazioni che hanno condotto alla rinuncia, il danno realmente sofferto con riferimento agli esborsi sostenuti e ad eventuali diverse trattative che si sarebbero potute realizzare se non si fosse perso tempo con un partner che avrebbe poi cambiato idea». In merito ai motivi del ripensamento «è impossibile fare delle generalizzazioni, trattandosi di ipotesi che spaziano dalle ragioni più profondamente personali ad altre di natura eminentemente professionale» ma, aggiunge, «ha senz'altro giocato un ruolo determinante il lungo lasso di tempo trascorso per l'espletamento dell'intera procedura concorsuale, peraltro ultimata solo in poche regioni, in considerazione che trattasi di un vincolo destinato già di per sé ad essere impegnativo sotto il profilo temporale». Secondo l'avvocato, la problematica «è sul nascere e in alcune ipotesi ha già preso toni vivaci, ma soltanto i tribunali potranno dare contezza del fondamento o meno della sussistenza di una responsabilità in capo ai rinuncianti e della pretesa risarcitoria avanzata contro di essi».
Simona Zazzetta
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