Politica e Sanità
05 Agosto 2016A partire dal 1 gennaio 2017 tutte le farmacie che detengono un distributore automatico dovranno integrare il software dell'apparecchio con uno specifico programma che consentirà la trasmissione automatica dei dati relativi agli incassi all'Agenzia delle Entrate. Qualora il distributore non fosse sufficientemente moderno e dunque predisponibile a tale modifica, sarà necessario sostituirlo con uno nuovo. Questo l'effetto del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, che prevede l'attuazione del decreto legislativo 127 del 2015 (Art. 2 comma 2), la cui implementazione, tuttavia, sarà graduale. A parlarne con Farmacista33 sono i commercialisti Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta di Bologna.
Dal 2017 «bisognerà comunicare all'Agenzia delle Entrate la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono i distributori per consentirne il censimento - spiegano i commercialisti - Successivamente, l'Agenzia attribuirà a ciascuna macchina un QR code che andrà obbligatoriamente apposto sulla stessa in modo visibile. L'utente che rilevasse l'assenza di QR code o non riscontrasse che da quel QR code si arriva alla pagina dell'Agenzia delle Entrate, può segnalare l'irregolarità. Una volta censito l'apparecchio, o si installa subito il nuovo software/si cambia il distributore, oppure bisognerà scaricare periodicamente i dati contenuti nel sistema master che gestisce la macchina e trasmetterli all'Agenzia delle Entrate attraverso un sistema di comunicazione dei dati messo a disposizione dall'Agenzia. In questo modo, non viene imposto il costo immediato di sostituzione del distributore o di integrazione del software per ottenere la trasmissione automatica, anche se questo comporterà sicuramente un aggravio da un punto di vista burocratico. Questo sarà possibile fino al 31 dicembre 2022, data ultima per l'implementazione del sistema di trasmissione automatico, fino ad allora si può usare questo sistema ibrido».
La disposizione al momento è obbligatoria per tutte le attività che detengano distributori automatici. Federfarma, tuttavia, si sta dando da fare per ottenere un esonero a favore delle farmacie, basandosi sul principio che questo decreto dovrebbe essere applicabile a quelle attività il cui core business si basa sull'utilizzo di distributori automatici, e non su quelle per le quali l'utilizzo di questi macchinari rappresenta una parte trascurabile dell'attività. «E' comprensibile che Federfarma cerchi di alleviare la burocrazia - affermano i commercialisti - il problema è che a livello normativo un'interpretazione dice che quella disposizione si applica solo alle imprese che hanno come core business l'utilizzo dei distributori automatici sarebbe una interpretazione difficile da sposare perché il rischio è che si finisca per fare un'"interpretatio abrogans", ovvero, la legge è interpretata in maniera così restrittiva che di fatto viene abrogata perché non è più applicabile nella maggior parte dei casi».
La Legge che prevede la non emissione degli scontrini per i distributori automatici risale al 1996, quando ancora l'utilizzo dei distributori automatici non era diffuso come oggi: «Nel 1996 il governo Prodi emana un regolamento (Dpr 696 /1996) che contiene una serie di semplificazioni fiscali tra cui l'esonero dall'emissione di scontrino fiscale di alcune attività tra cui all'Art. 2 lettera C, le cessioni di prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici funzionanti a gettoni o a monete o mediante apparecchi d'intrattenimento installati in luoghi aperti al pubblico - spiegano i commercialisti - visto che con i distributori automatici che funzionano a tutte le ore non è possibile controllare momento per momento l'incasso, la Legge esonerava dall'obbligo di scontrino fiscale, ma non dall'obbligo di tassazione dei relativi ricavi, nè tantomeno dall'obbligo di pagare l'iva su quelle cessioni. Era previsto che i soldi presi dall'apparecchio alla fine della settimana o del mese dovessero confluire nel bilancio della farmacia tramite battitura di un unico scontrino e subire la tassazione. Tuttavia, la verifica fiscale era l'unico modo per accertarsi che tutte le cessioni venissero di fatto contabilizzate. Nel 2014 il governo si accorge che ci sono sempre più business che lavorano con i distributori automatici e quindi interi sistemi economici che fuoriuscivano dall'area dello scontrino, mentre per la farmacia si tratta di una parte di attività molto limitata. Per questo motivo nel 2014 il Parlamento fa una Legge delega che richiede di disciplinare l'attività svolta con i distributori automatici: se non ci sono obblighi contabili può succedere che grandi parti delle attività svolte da imprese che lavorano con i distributori, spariscono ai controlli se non dichiarate. La legge delega viene attuata con un decreto legislativo che è il decreto 127, che viene poi attuato con il provvedimento del 30 giugno 2016».
Attilia Burke
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)