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Politica e Sanità

05 Ottobre 2016

Decentramento sedi, sentenza CdS sancisce principi finora trascurati


In una sentenza pronunciata a settembre dal Consiglio di Stato, che ha ribaltato un precedente accoglimento di ricorso, si afferma, tra le altre cose, che l'interesse a fare ricorso da parte di un titolare in merito a tutto ciò che riguarda gli spostamenti di sedi nel suo territorio comunale, non può essere un presupposto valido. Tale interesse deve trovare un riferimento ai motivi di ricorso effettivamente proposti.

«Un principio talora trascurato» commenta l'avvocato Claudio Duchi dello Studio Cavallaro Duchi Lombardo - Osservatorio Iusfarma, in un'analisi della sentenza che è intervenuta su un caso di trasferimento di una farmacia da una frazione Comune che nel tempo si è spopolata a una zona centrale da tempo libera dopo la chiusura di una comunale. I titolari delle farmacie limitrofe, si legge nella sentenza n. 03829/2016, hanno impugnato il provvedimento con cui la sede era stata stralciata dal concorso straordinario, in cui era stata inserita come sede vacante, e l'autorizzazione all'apertura rilasciato alla farmacia decentrata. Secondo i giudici di primo grado, la zona occupata per il decentramento non era di nuovo insediamento abitativo e per il decentramento si sarebbe dovuto ricorrere a una procedura comparativa tra varie farmacie aspiranti. Ma in appello, i giudici hanno stabilito che i ricorrenti «non erano legittimati a impugnare lo stralcio dal concorso straordinario poiché a tale concorso non avevano partecipato e non avevano interesse ad impugnare il provvedimento finale autorizzativo dell'apertura della farmacia decentrata accampando il mancato espletamento del concorso tra aspiranti al decentramento poiché neppure a tale concorso avrebbero potuto partecipare (per mancanza di volontà e di requisiti, si legge nella sentenza, ndr.). Sentenza «interessante» commenta Duchi: «Si afferma un principio talora trascurato, vale a dire che l'interesse a ricorrere non deve essere presupposto dai titolari in riferimento a tutto ciò che riguarda la dislocazione degli esercizi sul territorio comunale, bensì va rintracciato in riferimento ai motivi di ricorso effettivamente proposti». Inoltre, secondo l'avvocato, si conferma una tendenza «non soltanto al decentramento ma anche all'accentramento di farmacie che intendono sfuggire alla insostenibilità della permanenza in frazioni che, sempre meno abitate, non garantiscono la sopravvivenza».

E conclude: «Non si può mettere in discussione che l'art. 5 della legge n. 362/1991 sia utilizzabile anche per l'accentramento della farmacia, in quanto la norma non contiene riferimenti che lo impediscano e, del resto, lo spostamento di popolazione può riguardare anche l'abbandono di una frazione per altre zone cittadine o altri comuni. La maggior frequenza del fenomeno dell'accentramento, tuttavia, pone un problema di compatibilità con le normative regionali che quasi sempre prevedono una procedura comparativa nel presupposto che più farmacie aspirino a trasferirsi da zone centrali sovraffollate di esercizi a zone periferiche. La procedura comparativa, tuttavia, male si adatta all'ipotesi dell'accentramento che è per solito caratterizzata dalla necessità di "salvare" una specifica farmacia la cui sopravvivenza economica è minacciata dalla permanenza in un agglomerato sempre meno abitato. È dunque facile prevedere che anche in futuro i casi di accentramento daranno luogo ad un consistenze contenzioso».


Simona Zazzetta

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