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Politica e Sanità

11 Novembre 2016

Ddl lavoro autonomo, ok da Senato. I vantaggi per partite iva e Co.co.co


Dal 2017 i lavoratori autonomi saranno pagati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, potranno non considerare nel reddito le spese sostenute e rimborsate dal committente e dedurre integralmente le spese di formazione, meglio se a distanza. Si ridurrà al 25%l'aliquota contributiva. Queste misure, accanto ad altre di welfare per gli autonomi iscritti alle gestioni Inps (5 mesi di lavoro tutelato per maternità, malattia, infortunio) sono contenute nei 22articoli del ddl 2233 presentato dal Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e approvato nei giorni scorsi al Senato. La misura doveva chiamarsi "Statuto delle partite Iva" ma in Senato è ribattezzata "Delega lavoro" e viene incontro alle partite Iva con monocommittente (o pochi committenti) e ai collaboratori coordinati e continuativi. Inoltre disciplina il nuovo "smart working", parte sul luogo di lavoro e parte a casa: qui i contratti andranno scritti.

Rapporti di lavoro - L'articolo 13 introduce il "lavoro agile", prestazione subordinata eseguita parte nei locali aziendali e parte all'esterno, ed effettuabile con strumenti tecnologici e, fuori azienda, anche senza postazione fissa. I contratti "smart working" devono essere scritti a pena di nullità. Per tutti gli altri rapporti di lavoro dall'entrata in vigore della legge, da approvare entro l'anno, il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta va considerato abusivo. Diventano abusive per tutti i rapporti le clausole che concordano termini per saldare le fatture oltre i 60 giorni dall'invio. Oltre alle spese di vitto e alloggio, sono escluse dal calcolo dei contributi tutte le altre spese sostenute per eseguire incarichi sia se a carico diretto del committente, sia -ecco la novità -se pagate dal professionista e poi rimborsate dal cliente. Tutte queste novità valgono dall'anno in corso e si proiettano sui calcoli da fare per l'Irpef 2017. Il lavoratore "smart" (articolo 19) ha diritto alla tutela da infortuni legati a rischi connessi alla prestazione resa fuori dai locali aziendali od occorsi nel normale percorso casa-lavoro, se la scelta del luogo dove si lavora è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita e di lavoro.

Welfare - Il disegno di legge 2233 all'articolo 10 prevede che in caso di gravidanza malattia o infortunio il rapporto di lavoro del collaboratore a partita Iva oco.co.co, se svolto in via continuativa, non si estingua ma resti sospeso per 5 mesi, senza diritto al corrispettivo. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps potranno percepire l'indennità di maternità per i 2 mesi ante-data del parto e i 3 successivi anche se continuano a lavorare. Sempre per gli iscritti alla gestione separata Inps, il testo prevede il raddoppio dei periodi di congedo parentale: da 3 a 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino. In caso di malattia o infortunio che impedisca l'attività per oltre 60 giorni, il versamento dei contributi previdenziali è sospeso fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore dovrà versare i contributi maturati, rateizzati. I periodi di malattia oncologica sono equiparati alla degenza ospedaliera. Sul fronte previdenziale, in ambito Inps si riduce l'aliquota contributiva al 25% dal 2017; la riforma Fornero prevedeva un aumento progressivo fino al 33%, oggi siamo al 27%.

Formazione- L'articolo 5 rende totalmente deducibili entro euro 10 mila annui le spese d'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi (fin qui deducibili al 50% ex articolo 54 comma 5 Testo Unico Imposta sui Redditi), ma non parla più di spese di viaggio. Né delle spese di soggiorno, che restano deducibili al 75% entro un tetto del 2% dei compensi professionali. Tutte deducibili, entro i 5 mila euro annui di tetto, diventano pure le spese sostenute per certificare "competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro"; e diventano integralmente deducibili i premi assicurativi versati per tutelarsi dal mancato pagamento delle fatture.

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