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Politica e Sanità

22 Novembre 2016

Biosimilari e Manovra, Antitrust: no a prezzo massimo come base d’asta


No al prezzo massimo di cessione come base d'asta per acquisti di farmaci biotech (originatori o biosimilari) in quanto disincentiva offerte competitive e pregiudica irrimediabilmente il confronto concorrenziale tra gli operatori. Sì alla libertà prescrittiva del medico, ma considerando un "qualsivoglia onere di motivazione rispetto alle scelte di consumo". Più chiarezza sul divieto di messa in gara diretta di farmaci con stesse indicazioni terapeutiche ma con principi attivi diversi, perché si potrebbe leggere come applicabile, non solo ai prodotti biotech, ma anche a base chimica. Queste le criticità secondo l'Antitrust presenti nel comma 11 dell'art. 59 del ddl Bilancio, nella sua attuale forma, relativo ai farmaci biosimilari.
L'Antitrust fa sapere di apprezzare la prospettiva di maggiore apertura all'uso di biosimilari, ma sottolinea come l'articolo «disponga, nei fatti, un obbligo di acquisto di farmaci biotech (originatori o biosimilari) solo attraverso accordi quadro con una base d'asta corrispondente al prezzo più elevato del farmaco originatore, ovvero in assoluto il prodotto più caro tra quelli disponibili; una rigida esclusione di ogni possibile sostituibilità automatica tra farmaco originatore e una sua versione biosimilare, nonché tra versioni biosimilari di un medesimo originatore; un divieto di messa in gara diretta di farmaci aventi medesime indicazioni terapeutiche ma principi attivi diversi».

Secondo l'Authority, è necessario che le regole della gara di acquisto siano predisposte «per incentivare nella maniera più efficace il confronto - sul minor prezzo - tra operatori». Invece, in base all'attuale articolo «simile confronto appare irrimediabilmente pregiudicato dalla richiesta che la base d'asta dell'accordo-quadro debba essere il prezzo massimo di cessione al Ssn del farmaco biologico di riferimento». Quindi, anziché «spingere a un confronto di partenza a partire da livelli di prezzo riconducibili alla disponibilità di più prodotti concorrenti, fissa il confronto concorrenziale di partenza al livello di prezzo più alto in assoluto, disincentivando ogni possibile stimolo alla presentazione di offerte competitive da parte di soggetti». L'analisi interviene anche sulla sostituibilità automatica tra originatore e biosimilare. Secondo l'Antitrust, prevedere che il medico sia libero di prescrivere «il farmaco tra quelli inclusi nell'accordo-quadro ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti, fa sì che, potrà comunque essere richiesto l'acquisto degli altri farmaci» indipendentemente da chi vincerà la selezione a scapito di un reale «incentivo a presentare offerte particolarmente competitive per i rispettivi produttori». Con queste premesse «raccomanda di riconsiderare quantomeno la mancanza di qualsivoglia onere di motivazione rispetto alle scelte di consumo». Infine, segnala poca chiarezza sul divieto di gara diretta di farmaci aventi medesime indicazioni terapeutiche ma principi attivi diversi, con il rischio di leggerlo «come possibile divieto alla messa in concorrenza diretta di farmaci aventi principi attivi diversi non solo quando si tratti di prodotti biotech, ma anche a base chimica».

Simona Zazzetta

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