Politica e Sanità
10 Gennaio 2017L'ordinamento giuridico italiano non prevede l'obiezione di coscienza del farmacista e lo stesso codice deontologico parla di la coscienza "professionale" e non di seguire la propria coscienza individuale, dunque al di là delle sentenze dei Tribunali, dovrebbero essere gli Ordini professionali a sanzionare disciplinarmente i farmacisti che «vengano meno ai doveri imposti dalla loro coscienza professionale, tra i quali non distinguere tra farmaci buoni e farmaci cattivi secondo il proprio credo religioso».
Così l'avvocato Claudio Duchi dello Studio legale Cavallaro, Duchi, Lombardo e Associati - Osservatorio Iusfarma, commenta la sentenza, che continua a far discutere, del Tribunale di Gorizia che ha assolto la farmacista si era rifiutata di consegnare la cosiddetta pillola del giorno dopo, nonostante fosse stata resa disponibile la ricetta medica in cui era espressamente disposta l'assunzione del farmaco nella stessa giornata. Aspetto, quest'ultimo, in merito al quale, l'avvocato afferma sia «difficile negare la gravità del comportamento della farmacista che ha opposto il rifiuto».
L'esperto, mette in guardia i farmacisti, a fronte dei «commenti trionfalistici di esaltazione della obiezione di coscienza», di «non fare troppo affidamento su di una sentenza che, sempre ammesso che non si riferisca ad aspetti specifici anziché a quello generale della presunta obiezione di coscienza del farmacista, ben potrebbe essere riformata in secondo grado». E precisa che l'obiezione di coscienza del farmacista «non si configura giuridicamente e il nostro ordinamento non la prevede e aggiunge che, «più in generale» non è previsto che l'obiezione di coscienza possa esonerare da responsabilità penale, «se non nei casi specifici previsti dalla legge, come quello del medico che rifiuti di praticare l'interruzione di gravidanza (detto per inciso un'obiezione di coscienza che dà spesso luogo a situazioni incresciose, come è noto)».
Secondo l'avvocato anche il richiamo al codice deontologico non ha «neppure ha un minimo fondamento». E sottolinea che il codice richiama «la coscienza "professionale", cioè la necessità che il farmacista operi con il massimo di "coscienziosa" diligenza e non già quella di seguire la propria coscienza individuale, certamente importante per sé stessi ma che non deve nuocere agli altri, come invece nuoce il rifiuto di spedire la ricetta del medico che non risulti presentare aspetti di illiceità o di incongruità, certamente non rintracciabili nella prescrizione di un farmaco dotato della prescritta autorizzazione all'immissione in commercio». Secondo l'avvocato, «indipendentemente dalle sentenze dei Tribunali, gli Ordini professionali dovrebbero intervenire per sanzionare disciplinarmente i farmacisti che vengano meno ai doveri imposti dalla loro coscienza professionale, tra i quali vi è quello di non distinguere tra farmaci buoni e farmaci cattivi secondo il proprio credo religioso».
Simona Zazzetta
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