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Politica e Sanità

12 Gennaio 2017

Ripartizione Avastin in siringhe preconfezionate, CdS: si può fare anche in farmacie private


Con la sentenza resa pubblica il 9 gennaio scorso, il Consiglio di Stato ha stabilito che la ripartizione in siringhe preconfezionate del farmaco Avastin può essere eseguita anche nelle farmacie private adeguatamente attrezzate, e non solo il quelle ospedaliere come invece indicato dall'Aifa, sancendo così un'illegittimità nel discriminare tra i due tipi di strutture e opponendosi con «coraggio» a una scelta dell'Ente in una materia tecnica come questa. Questo il commento riportato dall'avvocato Claudio Duchi, dello Studio legale Cavallaro, Duchi, Lombardo e Associati - Osservatorio Iusfarma in un'analisi della sentenza n. 24/2017 con cui il Cds ha accolto il ricorso, respinto in primo grado, di un farmacista che ha agito, sottolinea il legale, «senza il sostegno di alcun soggetto istituzionale e sindacale di categoria, evidentemente disinteressati al principio di parità tra farmacia privata e farmacia ospedaliera».

Il farmaco, lo si ricorda, è stato «ammesso al rimborso mutualistico nel suo uso oculistico off-label per i costi enormemente inferiori al farmaco on label Lucentis nell'ambito di una vicenda molto articolata, con svariati aspetti sia di natura sanitaria che concorrenziale, questi ultimi caratterizzati da un "cartello" destinato a favorire Lucentis». La ripartizione in siringhe preconfezionate è stata però riservata alle «sole farmacie ospedaliere con la motivazione dell'esigenza di garantire la sterilità del preparato, cioè nel presupposto, dichiarato prima nel parere del Consiglio Superiore di Sanità e poi nel provvedimento di Aifa che l'ha recepito, che soltanto le farmacie ospedaliere garantissero la indispensabile sterilità del preparato». Da qui quindi il divieto di «preparazione di siringhe di Avastin da parte delle farmacie private che pur in tale attività si erano specializzate dopo essersi dotate delle sofisticate e costose attrezzature necessarie a garantire, appunto, la particolare sterilità che deve caratterizzare tali preparati».

L'intervento controcorrente del Cds afferma, invece, un «principio in base al quale la farmacia territoriale non può essere discriminata rispetto a quella ospedaliera nel presupposto che quest'ultima abbia un know how superiore o, comunque, dia maggiori garanzie di professionalità». I giudici hanno infatti accolto, «oltre a tutte le specifiche argomentazioni difensive, anche l'affermazione di principio contenuta nel ricorso, vale a dire che eguale essendo il corso degli studi non è possibile presumere nel farmacista ospedaliero e, di riflesso, nella farmacia ospedaliera, una professionalità e in definitiva una garanzia superiore a quella fornita dalla farmacia privata». Un giudizio del genere si può legittimamente dare «non già in base a una presunzione ma attraverso il controllo dell'idoneità della attrezzatura disponibile nella farmacia privata e nella farmacia ospedaliera, anzi in talune farmacie private ed ospedaliere che ambiscono, a differenza delle altre farmacie private ed ospedaliere, ad allestire le preparazioni galeniche di cui si tratta». Infine l'avvocato Duchi sottolinea il «"coraggio" del Consiglio di Stato di opporsi alle scelte di Aifa affrontando e risolvendo anche una serie di eccezioni che Aifa e le resistenti industrie farmaceutiche avevano formulato in giudizio per contrastare il ricorso, cercando di introdurre argomenti che andassero oltre quello della sterilità che costituiva l'unica motivazione del divieto opposto alle farmacie territoriali».


Simona Zazzetta

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