Politica e Sanità
02 Febbraio 2017Le attuali scarse conoscenze sugli effetti di un trattamento prolungato con Cannabis terapeutica e il rischio di interazioni con terapie che potrebbero essere prescritti da altri medici rendono indispensabile l'osservazione rigorosa di appropriatezza nella diagnosi e nella prescrizione. A rimarcarlo è la Società italiana di farmacologia (Sif) in un documento in cui oltre a ricordare alcuni punti da tenere «in debito conto nella stesura di eventuali raccomandazioni al medico prescrittore» e si mette a disposizione per collaborare fattivamente alla loro realizzazione e alla «prevista revisione del Decreto del ministero della Salute del 9 novembre 2015». Secondo la Sif, «a fronte del continuo espandersi delle possibili indicazioni, talvolta anche in assenza di congrue evidenze scientifiche, bisogna valutare in ogni paziente i dosaggi più adatti a fari sì che venga somministrata sempre la posologia stabilita, fatto non agevole con le modalità di somministrazione previste ora. Inoltre bisogna considerare le comorbidità o eventuali vulnerabilità e verificare l'uso di altri farmaci responsabili di interazioni potenzialmente dannose. Infine considerare abitudini di vita del paziente visto l'evento rischio di abuso associato».
Ed è proprio dal decreto del ministero della Salute 9/11/2015, e dal Testo unico sugli stupefacenti (Dpr 309), che arrivano le regole riepilogate da Federfarma in una circolare, in cui viene ricordato le farmacie interessate possono richiedere la sostanza, con buono acquisto, direttamente allo Stabilimento. La prescrizione va fatta con ricetta non ripetibile «da conservare in farmacia per due anni dall'ultima registrazione riportata sul registro stupefacenti. Il medico deve ottenere dal paziente il consenso al trattamento e specificare le esigenze che giustificano la prescrizione; le ricette, in originale o copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale. Copia della ricetta timbrata e firmata dal farmacista all'atto della dispensazione deve essere consegnata al paziente o alla persona che ritira la preparazione magistrale». L'allestimento della preparazione va eseguito «secondo la posologia e le modalità di assunzione indicate dal prescrittore, in conformità alle indicazioni e alle istruzioni per l'uso medico della cannabis».
Per assicurare la qualità del prodotto, la titolazione del principio attivo «deve essere effettuata per ciascuna preparazione magistrale con metodologie sensibili e specifiche quali la cromatografia liquida o gassosa, accoppiate alla spettrometria di massa ovvero il metodo di estrazione deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente». La rimborsabilità dipende da quanto previsto dalle Regioni o Province autonome. Non si può fare promozione pubblicitaria di sostanze o preparazioni, anche se effettuate in modo indiretto, quindi, precisa il sindacato, è «da ritenersi vietata la pubblicità in internet relativa a preparazioni a base di cannabis effettuata sui siti delle farmacie o su altri portali». Infine, viene ricordato che l'Istituto Superiore di Sanità ha previsto la fitosorveglianza per sospette reazioni avverse riscontrate segnalate dagli operatori sanitari tramite apposite schede.
Simona Zazzetta
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