Politica e Sanità
14 Febbraio 2017Potevano «fare di meglio» i giudici del Tar Lazio nel motivare la decisione di respingere il ricorso di Sifap ed Asfi per l'annullamento del decreto ministeriale contenente il divieto di prescrizione di preparazioni magistrali a base dei principi attivi anoressizzanti: «una risposta deludente a un problema serio». Questo il commento dell'avvocato Claudio Duchi dello studio legale Cavallaro-Duchi-Lombardo Osservatorio Iusfarma, alla sentenza n. 2225/17 pubblicata lo scorso 9 febbraio che di fatto ha confermato la legittimità del DM 4.8.2015 che vieta la prescrizione di preparazioni magistrali a base dei principi attivi Triac, Clorazepato, Fluoxetina, Furosemide, Metformina, Bupropione e Topiramato che come ricorda l''esperto, «vengono prescritti singolarmente o più spesso in associazione quali cura dimagrante e la cui assunzione viene ritenuta da Aifa e dall'Istituto Superiore di Sanità foriera per i pazienti più di rischi che di benefici».
Secondo l'avvocato, nella lunga storia delle iniziative ministeriali di limitare l'uso delle preparazioni dimagranti e delle sentenze della Giustizia amministrativa che, «con orientamenti e risultati alterni, hanno cercato di legittimare le preoccupazioni dell'Amministrazione sanitaria per la salute dei cittadini ed insieme di riaffermare il principio della libertà di prescrizione del medico con assunzione della relativa responsabilità, quest'ultima sembra tra le più incerte e con una motivazione assai debole, quasi timida nei confronti del ruolo del Ministero della Salute». Duchi chiarisce che la sentenza «arriva dopo altre che avevano censurato divieti ministeriali non sorretti da istruttoria adeguata pervenendo alla conclusione opposta». Secondo l'avvocato è «comprensibile la soggezione scientifica verso l'opinione ministeriale» come pure è corretta l'affermazione della «indiscutibilità del potere ministeriale di vietare medicinali e sostanze secondo il principio di precauzione», ma «non convince la risposta del tutto tautologica che viene data al problema».
In sintesi, precisa l'esperto, il divieto di usare le sostanze nella galenica non impedisce ai medici di bypassarlo «attraverso la prescrizione off-label di farmaci che le contengano» quindi potrebbe essere «vanificato attraverso la sostituzione del farmaco industriale alla preparazione magistrale, per di più con aggravio di rischi per i pazienti considerato che in questo modo non sarebbe possibile la personalizzazione del dosaggio consentita solo dalla preparazione magistrale». A questo «problema serio la sentenza dà una risposta deludente perché si ripara esclusivamente dietro il parere dell'Istituto Superiore di Sanità e la considerazione secondo cui comunque le preparazioni galeniche a base dei principi attivi vietati restano pericolose e perciò non vi sarebbe ragione di eliminare il divieto». Questa «timidezza» del Giudice, conclude Duchi, rappresenta un «approdo non particolarmente felice di un percorso ondivago, oscillante tra l'esigenza di rispettare l'opinione scientifica ministeriale e quella di confermare la libertà di prescrizione del medico che ora non può più personalizzare le proprie prescrizioni giovandosi delle preparazioni galeniche ma è ancora libero di utilizzare i farmaci industriali off-label». Resta ora da vedere come, in forza di questo risultato favorevole, il Ministero si porrà nel Tavolo tecnico che ha istituito su richiesta della Fofi, il cui aggiornamento è calendarizzato per oggi, e che vede protagonisti proprio le parti in causa della vicenda giudiziaria presa in esame.
Simona Zazzetta
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