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Politica e Sanità

17 Febbraio 2017

Concorso straordinario, CdS: calo demografico legittima soppressione sede


In tema di concorso straordinario, il territorio pugliese è stato recentemente interessato da una sentenza del Consiglio di Stato (00652/2017) - emessa a metà gennaio, pubblicata a inizio settimana - inerente l'istituzione di una nuova sede nel Comune di Maglie, che ha dato ragione alle quattro farmacie già esistenti che avevano presentato ricorso. Alla base della vicenda un decremento demografico: «negli anni successivi all'indizione del concorso straordinario» si legge nel testo della sentenza «nel Comune di Maglie vi eÌ stato un decremento della popolazione residente, passata da 14.981 abitanti registrati alla data del 31 dicembre 2010 (data presa a riferimento - ex art. 11 co. 2 D.L. 1/2012 - per il calcolo della popolazione residente ai fini dell'istituzione della quinta sede farmaceutica), a 14.766 alla data del 5 novembre 2012, scendendo a 14.616 abitanti alla data del 31 ottobre 2013, fino ad arrivare a 14.593 abitanti nel mese di aprile 2014». Su questa base, continua il documento, «le farmacie appellanti hanno chiesto al Comune di Maglie, in data 15 aprile 2014, di procedere, ai sensi dell'art. 2 della L. 475/68, alla revisione biennale del numero delle farmacie, con la conferma delle quattro farmacie già esistenti e aperte e la soppressione della quinta sede farmaceutica, non aperta e nemmeno assegnata». Un dato, quello sulla popolazione, che «è fondamentale» commenta Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Bari-Bat e vice presidente Fofi. «L'impianto della sentenza che ha dato ragione alle farmacie ricorrenti si basa sul presupposto che sussiste da parte del comune l'obbligo di revisione della pianta organica. Se il dato popolativo è ridotto rispetto al quorum è evidente che le sedi vadano riviste e quelle non assegnate soppresse. Per questo, più volte, ci è capitato di sollecitare i comuni alla revisione della pianta organica, che, di fatto, legittima l'istituzione di una nuova sede farmaceutica. Potrebbe darsi che la vicenda non rimanga un caso isolato».

Tra gli altri punti importanti che emergono dalla sentenza c'è il riferimento alla pianta organica come atto programmatorio: «Correttamente il primo giudice ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, relativa alla qualificazione del provvedimento di revisione della pianta organica come atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2015, n. 603; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 17 febbraio 1998, n. 39)». Con la conseguenza che «trattandosi di atto di pianificazione, e dunque atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale (cfr., sul la citata sentenza del C.G.A)».

«È comunque opportuno rilevare» aggiunge ancora il Consiglio di stato «che il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base popolazione residente nel comune nell'anno dispari che lo precede: correttamente, quindi, il Comune di Maglie vi ha provveduto nell'anno 2014 facendo riferimento alla popolazione esistente alla data del 31 dicembre 2013. La Sezione ha già chiarito, infatti, che la prima revisione da effettuarsi dopo l'applicazione del decreto legge n. 1/2012 era quella da eseguirsi entro il dicembre 2014 (Cons. Stato, Sez. III, n. 2059 del 2015)». La sentenza è complessa ma un altro punto sottolineato è che «la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione». Comunque, «nel caso in esame, la sede non eÌ stata assegnata (in quanto la precedente assegnazione eÌ stata revocata) e la farmacia non eÌ stata ancora aperta, e dunque non si pone neppure la questione del suo riassorbimento in quanto soprannumeraria».

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