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Politica e Sanità

27 Febbraio 2017

Farmacisti-grossisti, Tar Lazio ribadisce divieto passaggi onerosi


Sul rapporto farmacisti-grossisti dall'inizio dell'anno a oggi si sono susseguiti una serie di interventi e adesso è arrivata una nuova sentenza, questa volta del Tar Lazio, datata 20 febbraio. La vicenda riguarda in questo caso il ricorso di una titolare di farmacia con sede ad Alcamo e di deposito di grossista farmaceutico a Palermo «per l'annullamento della nota n. 424 del 3 febbraio 2016 della Asp Trapani» che la diffidava «dal continuare a svolgere presso la farmacia di cui è titolare la vendita di farmaci a grossisti/depositi». Secondo la ricorrente, «nell'attuale quadro giuridico sarebbe consentito a un unico farmacista, esercente attività di farmacista dettagliante e di grossista, di effettuare anche a titolo oneroso e mediante fattura di vendita passaggi interni di farmaci dalla farmacia al deposito di grossista».

Secondo il Tar, invece, come si legge nella sentenza, «proprio alla luce della giurisprudenza della Sezione nel frattempo formatasi, se non si rinviene nel sistema normativo una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi "interni" (c.d. "logistici" e gratuiti), tracciati tramite Ddt» cioè attraverso un documento di trasporto «di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista, non risultano invece ammissibili passaggi dal magazzino della farmacia a quello di grossisti (a prescindere dalla titolarità degli stessi) a titolo di compravendita o comunque oneroso, tenuto conto che, a diversamente opinare, si perderebbe definitivamente ogni ragione di distinzione tra gli stessi concetti e le correlative funzioni che delineano la differente fisionomia descritta dalla legge, rispettivamente, delle farmacie e dei depositi di distribuzione dei farmaci». Non è la prima volta, dall'inizio anno a oggi, che la questione torna: di recente c'era stata la sentenza di gennaio del Tar-Sicilia Catania (cfr Farmacista33 del 27 gennaio) nella quale per altro, proprio in assenza di previsioni esplicite nella normativa, era stato richiamato «il testo condiviso tra associazioni di categoria e istituzioni lo scorso 8 settembre in quanto atto di natura pattizia teso ad introdurre (fra i sottoscrittori) una disposizione che pone alcuni divieti comportamentali, proprio sull'implicito presupposto della mancanza di siffatta prescrizione nell'ordinamento generale».

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