Politica e Sanità
06 Marzo 2017Gli esercenti dell'attività farmaceutica sono collegati da un rapporto di servizio con le aziende sanitarie locali con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti per i danni arrecati nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il Servizio Sanitario Nazionale.
In termini analoghi alla posizione dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, anche in relazione alle farmacie può essere affermata la natura pubblicistica della convenzione che le lega alle aziende sanitarie e l'obbligatorietà di essa per tutti i farmacisti. Il rapporto intercorrente fra l'Ente e le strutture per l'erogazione della assistenza farmaceutica ha natura di concessione traslativa di pubblico servizio disciplinata dagli articoli 28 e 48 della legge istitutiva del SSN (l. n. 833/78) e dagli accordi stipulati sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo di riordino della disciplina in materia sanitaria (d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.), con la conseguente qualificazione del servizio farmaceutico quale servizio pubblico e dell'esercente quale incaricato di pubblico servizio. In tale prospettiva la Corte dei Conti, ha dichiarato la propria giurisdizione e la configurabilità della responsabilità amministrativa in una vicenda che ha visto coinvolti un medico prescrittore e il titolare di sede farmaceutica in relazione ad una ipotesi di indebita prescrizione di farmaci e consequenziale rimborso non dovuto di prodotti medicinali a carico del Ssn.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Corte dei Conti 20.02.2017, su www.dirittosanitario.net
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