Politica e Sanità
06 Marzo 2017La cosiddetta "auto coltivazione" di cannabis per uso terapeutico cioè della coltivazione da parte del paziente-coltivatore a esclusivi fini personali non si può fare, il ministero ha legittimamente individuato che individuato nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze l'organismo statale deputato alla coltivazione per la produzione di medicinali di origine vegetale. Così una sentenza del Tar del Lazio (n. 3074/2017) ha respinto il ricorso dell'associazione Luca Coscioni promotrice del libero accesso ai farmaci cannabinoidi e della regolamentazione della "auto coltivazione".
L'associazione aveva impugnato il decreto del ministero della Salute in quanto avrebbe istituito «una sorta di monopolio esclusivo dello Stato attraverso lo Stabilimento Militare nella coltivazione della cannabis a scopo terapeutico», posto «una illegittima regolamentazione di carattere generale dell'uso terapeutico della cannabis» finendo per «limitare l'uso in modo illogico e contrario agli studi scientifici maggiormente accreditati e al principio della libertà di cura e di ricerca scientifica, basandosi su pregiudizi ideologici più che su nozioni scientifiche». I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso confermando la legittimità del decreto e specificando che il dispositivo «in realtà non si limita ad attribuire al solo Stabilimento farmaceutico militare la competenza alla produzione di sostanze a base di cannabis, atteso che esso si affianca ad altri soggetti che siano autorizzati a coltivare tale pianta per uso medico, i quali, se in possesso dell'autorizzazione, possono altresì procedere alla raccolta, alla detenzione».
Inoltre ricorda che «a meno di non impugnare nelle sedi opportune la norma dell'anzidetto Testo Unico di cui al d.P.R. n. 309/1990 e cioè l'art. 27 che prevede la coltivazione e la trasformazione della cannabis solo a cura dei soggetti autorizzati, il cui elenco è stato di recente ridefinito con DM 28 ottobre 2016 che comprende lo Stabilimento Farmaceutico insieme a numerose altre ditte autorizzate, l'attività in parola non può essere affidata né essere svolta da soggetti singoli».
Simona Zazzetta
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