Politica e Sanità
14 Marzo 2017Il ministero della Salute aggiorna le linee guida sulla pubblicità dei farmaci da automedicazione (otc) e senza obbligo di prescrizione (sop), chiarendo limiti e possibilità e in merito alla comunicazione via internet, la vieta su Twitter e Instagram, la consente su Youtube e Facebook ma con modalità ben definite. Campo libero ma con alcune condizioni, a sms, link e banner. Il divieto sui social network, come Facebook, si spiega con il fatto che il loro utilizzo, che consente agli utenti di manifestare le proprie opinioni, compromette le caratteristiche che deve avere il messaggio pubblicitario autorizzato dal ministero e cioè essere statico, quindi non modificabile. Divieto assoluto poi sui social come Twitter e Instagram dove non possibile prendere visione delle altre informazioni che potrebbero essere diffuse nelle stesse pagine del messaggio autorizzato. Su Facebook è, però, possibile pubblicare un'inserzione pubblicitaria (con foto e breve testo di accompagnamento), solo sulla colonna di destra - il cosiddetto "muro" - dove già da tempo vengono pubblicate inserzioni del genere.
È consentito, invece, l'uso di Youtube per la diffusione di messaggi pubblicitari, previa autorizzazione da parte del ministero della Salute e disattivando le funzionalità di interattività (mi piace, condividi, commenta). Sì condizionato alla pubblicità via sms e mms (purché le campagne siano autorizzate e il consumatore possa cancellarsi dalla mailing list), e a quella con link e banner. In quest'ultimo caso, al momento del clic, deve comparire una dicitura che specifichi: "State abbandonando il sito dell'azienda contente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria". Le linee guida distinguono inoltre tra i siti web istituzionali che l'azienda utilizza per promuovere la propria immagine, siti aziendali di proprietà, siti di prodotto e siti non di proprietà. Nel primo caso è consentito pubblicare l'elenco dei sop e otc commercializzati dall'azienda senza alcuna richiesta di autorizzazione, con eventuale link per ciascuno al solo foglietto illustrativo ed eventualmente a un'immagine della confezione. Per le altre tipologie, invece, l'azienda deve presentare al ministero la richiesta di permesso alla comunicazione pubblicitaria. Le linee guida dedicano infine una parte alla comunicazione rivolta agli operatori sanitari. In questo caso l'avvertenza è che l'accesso rimanga riservato ai professionisti, con aree criptate cui si entra tramite password, anche quando l'informazione è diffusa via internet.
Rossella Gemma
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