Politica e Sanità
10 Aprile 2017Se da una parte la Corte costituzionale ha sentenziato che l'erogazione di servizi di autoanalisi vada limitato alle farmacie convenzionate e non esteso, come ha fatto il Piemonte con una legge regionale, anche alle parafarmacie dall'altra le parafarmacie ribattono che le autoanalisi sono, per definizione «un controllo dei parametri ematici eseguito dal paziente in autonomia, in casa propria o al massimo con l'assistenza di un farmacista». Quindi, afferma presidente della Federazione nazionale Parafarmacie italiane, Davide Gullotta, commentando il divieto in questione sancito da sentenza della Corte Costituzionale (n. 66/2017), «assurdo impedire che l'autoanalisi si faccia anche in parafarmacia dal momento che ogni giorno milioni di pazienti si misurano la glicemia o altri parametri ematici con strumenti di autoanalisi da soli a casa propria o in qualsiasi altro luogo».
Ma soprattutto, sottolinea Gullotta «l'assurdità della situazione nasce da un conflitto di competenze e di leggi. Da un lato l'Antitrust e i Tar regionali che hanno più volte ribadito che la parafarmacia è un esercizio di carattere sanitario, dall'altro la Corte costituzionale che invece ribadisce come la legge della farmacia dei servizi parli solo di farmacia». Dal canto suo la Corte Costituzionale è intervenuta nel merito in seguito al ricorso avverso la legge regionale del Piemonte n.11/2016, presentato nel luglio 2016 dalla presidenza del Consiglio dei ministri, sentenziando in modo diverso su due aspetti peculiari. La legge regionale, infatti, è stata dichiarata incostituzionale nella parte (art. 1 comma 2) in cui ha «esteso agli esercizi di vicinato e alle medie e grandi strutture di vendita la possibilità di effettuare talune prestazioni analitiche di prima istanza (rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale), a condizioni che devono essere definite dalla Giunta regionale». Secondo i giudici la norma regionale si pone in «in chiaro contrasto con l'interposta legislazione statale» in quanto «amplia il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare dette prestazioni analitiche, includendovi quelli a cui la legislazione statale permette solo la vendita di talune ristrette categorie di medicinali».
La Corte sottolinea anche che nella giurisprudenza costituzionale c'è un riconoscimento costante dei «criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all'organizzazione dei servizi delle farmacie», con riferimento al d.lgs. n. 153 del 2009, quali «principi fondamentali in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali». Non sussiste invece la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dello stesso articolo, in quanto, diversamente da come sostenuto dal ricorrente, la Regione non ha stabilito un nuovo obbligo ma «ha richiamato i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale vigente, precisando gli estremi della normativa statale di riferimento alla quale è tenuta ad adeguarsi. Sicché, nel caso di specie, non può ritenersi correttamente evocato il tema della novazione della fonte».
Simona Zazzetta
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