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Politica e Sanità

24 Maggio 2017

Doping, successioni, abusivismo: i temi che toccano la farmacia nel Ddl Lorenzin


Medici e farmacisti restano separati: lo sancisce il disegno di legge omnibus (o 3868 o Lorenzin) che riforma i rapporti tra Ministero della Salute e professioni sanitarie e riprende il suo iter alla commissione affari sociali della Camera, relatore Mario Marazziti. Arduo prevedere se la bozza si trasformerà in legge entro fine legislatura, ma contiene norme importanti. E non solo sulle sperimentazioni cliniche, di cui armonizza i percorsi con la normativa europea, contemplando un ulteriore taglio dei comitati etici, o sui livelli essenziali di assistenza (anestesia spinale nel parto) ma soprattutto sulle professioni sanitarie. Istituisce infatti gli ordini provinciali degli infermieri e la relativa Federazione delle professioni infermieristiche al posto dell'Ipasvi, Ordini e Federazione delle ostetriche, Ordini e Federazione dei Tecnici radiologi, sanitari, della riabilitazione e prevenzione dove confluiscono gli albi delle nuove professioni sanitarie, si vocifera anche di un emendamento per il rilancio degli odontotecnici.
Per il farmacista, quattro punti importanti - doping, rapporti con i sanitari e con i medici, sostituzioni e successione nelle società- sono toccati negli articoli 10 e il 13.

Doping- Arrivano le sanzioni per il farmacista. Fin qui era punito fino a 6 anni di reclusione e fino all'equivalente di 150 milioni di lire chiunque commercializzasse tali sostanze al di fuori delle farmacie aperte al pubblico dei dispensari pubblici e delle farmacie ospedaliere o di altre strutture che detengono farmaci. Ma adesso scattano le stesse sanzioni per il farmacista che dispensi senza prescrizione medica sostanze dopanti per fini diversi da quelli propri o indicati nell'autorizzazione in commercio.

Farmacia dei servizi- L'articolo 13 ammette in farmacia tutte le professioni sanitarie non mediche inclusi teoricamente osteopata e chiropratico, per i quali il disegno di legge prevede percorso di laurea breve ed albi. Non possono lavorare sotto lo stesso tetto del farmacista medico e dentista poiché prescrivono farmaci. Ove un medico stipulasse ad esempio una convenzione sulla partecipazione all'utile della farmacia è punito con sanzione amministrativa da 10 a 50 mila euro. Una pena maggiore rispetto a quella prevista dallo stesso disegno di legge all'articolo 9 che riguarda l'abusivismo sanitario, e si limita ad innalzare dal 33 al 50% in più le pene esistenti. Quindi: reclusione fino a sei mesi maggiorata fino a tre e una multa di 516 euro aumentabili a 774. E' previsto però il sequestro dei beni mobili e immobili usati per commettere il reato. Da ricordare che, sempre alla Camera, giace un ddl a prima firma Giuseppe Marinello che contempla ben altre pene: reclusione fino a 2 anni per l'abusivo medico che diventano 4 in caso di lesioni gravi e 6 per lesioni gravissime, con confisca dei beni strumentali e multa fino a 50 mila euro.

Sostituzioni e successioni- Quando un farmacista fosse impossibilitato a seguire gli affari della sua farmacia per infermità, infortunio, gravidanza, maternità, adozione, assunzione di incarichi istituzionali, si consente la sostituzione da parte di un altro farmacista iscritto ad albo. Infine - in omaggio alla deregulation in parallelo tracciata dal ddl concorrenza - per chi non ha i titoli per esercitare da farmacista si allunga nuovamente, da sei mesi a 4 anni, il periodo concesso per cedere le quote ereditate a seguito di successione in una farmacia gestita in forma societaria.

Mauro Miserendino

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